Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1531 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1531 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MARZULLI GAETANO N. IL 27/11/1966
SCORCIA GIUSEPPE N. IL 20/08/1959
avverso la sentenza n. 1912/2009 CORTE APPELLO di BARI, del
16/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Marzulli Gaetano e Scorcia Giuseppe ricorrono avverso la sentenza 16.5.14 della Corte di appello di
Bari con la quale, in parziale riforma di quella in data 18.3.09 del locale g.u.p., appellata anche dal
Procuratore generale, applicato per entrambi gli imputati l’aumento per la contestata recidiva, è
stata rideterminata la pena, per Marzulli, in un anno di reclusione e per Scorcia in mesi sei di
reclusione, in relazione ai reati di cui agli artt.110, 56, 610 c.p. (così qualificata l’originaria

all’art.9, comma 2, 1.n.1423/56, con conferma delle statuizioni civili.
Deducono i ricorrenti violazione dell’art.606, comma 1, lett.e) c.p.p. per essere stati disattesi i
motivi di appello con motivazione apparente, laddove la ricognizione fotografica vacillante avrebbe
dovuto comportare un’assoluzione ex art.530 cpv. c.p.p. e comunque i fatti avrebbero dovuto
condurre ad una qualificazione ai sensi dell’art.612 c.p., con conseguente declaratoria di
improcedibilità per mancanza di querela ovvero per prescrizione.
Osserva la Corte che i ricorsi devono essere dichiarati inammissibili, sia in quanto sostanzialmente
aspecifici, atteso che le censure sono formulate in modo stereotipato, senza alcun collegamento
concreto con la motivazione della sentenza impugnata, sia perché manifestamente infondati avendo
la Corte di merito evidenziato, con motivazione congrua ed immune da censure di illogicità, come
la responsabilità degli imputati derivi dall’esito positivo della ricognizione fotografica, eseguita
correttamente e con risultato di assoluta certezza sulle fotografie riproducenti le effigi di Scorcia
Giuseppe e Marzulli Gaetano, come coloro che avevano proferito le espressioni incriminate che
avevano come destinatari De Santis Nicola, figlio, ovvero De Santis Lorenzo, padre (cioè ‘il
titolare’ che, secondo gli imputati, avrebbe dovuto farsi trovare in cantiere il giorno dopo, pena
l’interruzione dell’attività lavorativa nel cantiere stesso), minacce delle quali i dipendenti Laforgia e
Sassanelli avevano reso edotto De Santis Nicola.
Riscontri si erano poi avuti — hanno specificato i giudici baresi — dagli accertamenti di p.g. a seguito
del numero di targa della vettura Reanult 19, fornito dal Laforgia e risultata in uso allo Scorcia,
senza che la parziale discrasia tra i numeri indicati dal Laforgia e quelli della vettura dello Scorcia

imputazione di tentata estorsione di cui al capo A)e, per il solo Marzulli, anche di quello di cui

potessero condurre — hanno rimarcato i giudici territoriali – a ritenere l’inconsistenza di tale
riscontro, attesa la corrispondenza iniziale alfanumerica degli stessi.
Alla inammissibilità dei ricorsi segue la condanna di ciascun ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma di favore della Cassa delle Ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.

La Corte, dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento ciascuno delle spese
processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.
Roma, 4 dicembre 2015
IL CONSIGLIERE es sore
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IL PRESIDENT

P.Q.M.

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