Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15309 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15309 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AVVENTO GIOVANNI N. IL 22/12/1960
O AU.OtLQLJ
avverso la smtenza n 4101/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 22/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 22.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha rigettato il reclamo proposto da AVVENTO GIOVANNI avverso il
decreto ministeriale di proroga per anni due del regime speciale di cui all’art.
41-bis O.P. emesso in data 31.5.2012;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore con il quale è stato
chiesto l’annullamento della predetta ordinanza per violazione di legge in
riferimento all’art. 41-bis 0.P., contestando la valutazione dei presupposti

atti a denotare l’attuale capacità dell’Avvento di mantenere contatti con
un’associazione criminale; in particolare, secondo il ricorrente, il giudizio di
pericolosità qualificata dell’Avvento era stato basato solo sulla partecipazione
del predetto alla c.d. strage del bar Esso, fatto per il quale lo stesso era stato
condannato all’ergastolo, e sulla perdurante operatività del sodalizio mafioso di
cui l’Avvento aveva fatto parte, ma non si era tenuto conto né dell’esito del
trattamento penitenziario, né del tenore di vita dei familiari, elementi che
invece, secondo il disposto normativo, dovevano essere presi in considerazione;

Rilevato che, ai sensi del comma 2-sexies del citato art. 41-bis, le parti possono
proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza che ha deciso sul reclamo soltanto per violazione di legge, che può
essere ravvisata, oltre che per inosservanza o erronea applicazione della legge,
anche in caso di inesistenza della motivazione o di assoluta mancanza di essa
su presupposti essenziali per l’adozione del provvedimento;

Rilevato altresì che, il nuovo testo dell’art. 41-bis, introdotto dalla legge
15.7.2009 n. 94, precisa che la proroga del regime in questione è disposta
quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione
criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della
posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante
operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni
non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del
tenore di vita dei familiari del sottoposto e che risulta quindi evidente che, per
giustificare la proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre
indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere
i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno;

Considerato che la motivazione dell’ordinanza impugnata indica una serie di
gravi elementi dai quali logicamente si è dedotto che non è venuta meno la
capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con l’associazione di
1

normativi di proroga del regime detentivo speciale e la sussistenza di elementi

appartenenza, nella quale il predetto – secondo quanto riferito dalle informative
indicate nell’ordinanza – aveva una posizione di rilievo (era una figura di spicco
del gruppo mafioso Piscopo ed aveva avuto rapporti diretti con Emmanuello
Daniele, capo indiscusso di Cosa Nostra gelese); si è considerato che la c.d.
strage del bar Esso (il fatto più eclatante commesso negli ultimi vent’anni in
provincia di Ragusa) mirava a far conseguire al gruppo cui l’Avvento
apparteneva il controllo delle attività illecite della suddetta provincia;
collaboratori di giustizia avevano confermato l’elevata caratura criminale

era emerso alcun elemento dal quale dedurre un mutamento di atteggiamento
dell’Avvento nei confronti degli appartenenti alla organizzazione di cui aveva
fatto parte;

Considerato che il ricorso deduce motivi manifestamente infondati e che non
ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza né
sotto quello dell’erronea interpretazione dell’art.41-bis 0.P., avendo il Tribunale
di sorveglianza correttamente interpretato la suddetta norma; peraltro, secondo
la giurisprudenza di questa Corte, non è necessario, al fine della sussistenza
della qualificata pericolosità di cui trattasi, che ricorrano tutti gli elementi
indicati dalla legge, ma è sufficiente che ne ricorrano alcuni, purché
particolarmente significativi, come nel caso in esame;

Atteso che alla manifesta infondatezza dei motivi di ricorso consegue la
dichiarazione di inammissibilità dello stesso e la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e
in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel
dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

dell’Avvento; il gruppo di appartenenza risultava attualmente operante e non

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