Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15308 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15308 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
COMELLA BORIS N. IL 17/07/1983
avverso la sentenza n. 601/2012 CORTE APPELLO di PALERMO, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza in data 21.11.2012 la Corte d’appello di Palermo ha
confermato la sentenza del Tribunale di Marsala in data 19.9.2011 con la quale
COMELLA BORIS era stato condannato alla pena di mesi sei di reclusione per i
reati di cui agli artt. 582 c.p. e 4 legge 110/1975;

Letto il ricorso sottoscritto personalmente dall’imputato;

Considerato che il primo motivo di ricorso è del tutto generico e che il secondo

errato, poiché l’imputato non è stato condannato alla pena dell’arresto;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

motivo, oltre che vago e indimostrato, è anche basato su un presupposto

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