Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15307 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15307 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RAFRAF SALEM N. IL 24/12/1978
avverso l’ordinanza n. 732/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che il Presidente del Tribunale di sorveglianza di Bologna, con decreto del 25.2.2013,
dichiarava inammissibile l’istanza con la quale RAFRAF SALEM aveva chiesto di essere
ammesso ad espiare la pena inflittagli con sentenza della Corte d’appello di Bologna del
19.1.2012 con misure alternative alla detenzione in carcere, in quanto l’istante non aveva
indicato il domicilio di fatto;
letto il ricorso del difensore con il quale si chiede l’annullamento del suddetto decreto, con o
domicilio, come previsto dall’art.677/2-bis c.p.p.;
Considerato che i motivi di ricorso per cassazione presentati dal difensore sono del tutto
generici, in quanto l’inammissibilità della richiesta di misura alternativa non è stata dichiarata
ai sensi dell’art. 677/2.bis c.p.p., ma perché non risultava dagli atti il luogo ove l’istante
dimorava, ed è evidente che la mancata conoscenza di detto luogo non consente di effettuare
le necessarie indagini conseguenti alle richieste di affidamento in prova al servizio sociale, di
detenzione domiciliare o di semilibertà; nulla peraltro è detto nei motivi di ricorso sul luogo di
dimora di Rafraf Salem;
Considerato che, essendo i motivi di ricorso aspecifici, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
Atteso che l’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
senza rinvio, sostenendo che l’istante aveva correttamente adempiuto all’obbligo di indicare il