Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15306 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15306 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DONNARUMMA GIUSEPPE N. IL 17/10/1954
LAZZARATO ADRIANO N. IL 12/07/1956
avverso la sentenza n. 2833/2012 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
15/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza in data 15.1.2013 la Corte d’appello di Venezia
confermava la sentenza in data 19.6.2012 del GIP del Tribunale di Treviso con
la quale Donnaruma Giuseppe e Lazzarato Adriano erano stati condannati alla
pena di anni 2 e mesi 8 di reclusione ciascuno per il delitto di cui all’art.423
c.p., commesso il 3.10.2011;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore del Donnaruma con il
quale si denuncia il difetto di motivazione nella mancata concessione al predetto

Letto altresì il ricorso per cassazione sottoscritto personalmente dal Lazzarato,
con il quale si contesta, oltre alla mancata concessione delle attenuanti
generiche, il vizio di motivazione in ordine al diverso apporto causale dei correi
e in ordine alla ritenuta congruità della pena base, superiore al minimo di
legge;

Considerato che i motivi di ricorso propongono sostanzialmente questioni di
fatto non ammesse in sede di legittimità e ripetono motivi di appello ai quali la
Corte di merito aveva dato una risposta del tutto adeguata che non è stata
presa in considerazione nella formulazione dei motivi di ricorso;

Considerato altresì che i giudici di merito hanno adeguatamente motivato sia
sulla determinazione della pena base, sia sul diniego delle attenuanti generiche;

Ritenuto, pertanto, che i ricorsi debbano essere dichiarato inammissibili, con
conseguente condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali
nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione
di colpa nella proposizione dell’impugnazione – ciascuno al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura
congrua ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese
processuali e ciascuno al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

delle attenuanti generiche;

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