Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15305 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15305 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CAMPITELLI ERNESTO N. IL 25/07/1969
avverso l’ordinanza n. 4568/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 19/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 07/02/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
JeL
1. – Con ordinanza deliberata in data 19 marzo 2013/rigetta l’istanza avanzata nell’interesse di Campitelli Ernesto volta a ottenere le misure alternative alla
detenzione dell’affidamento in prova al servizio sociale (art. 47, L. 26 luglio 1975,
n. 354), l’affidamento in prova (in casi particolari) ex art. 94 D.P.R. 9 ottobre 1990,
n. 309 ovvero la detenzione domiciliare (art. 47 ter comma 1 bis, L. 26 luglio 1975,
2. — Avverso il citato provvedimento ha proposto ricorso per cassazione il ricorrente senza però provvedere a depositare i motivi incorrendo così nella inammissibilità del gravame ai sensi dell’art. 591 cod. proc. pen. in relazione all’art. 581 primo lett. c) stesso codice.
3. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 500,00 (cinquecento), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 500,00 (cinquecento) in favore
della Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014
Il Presidente
2
n. 354).