Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15304 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15304 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ROTONDO ANTONINO N. IL 20/06/1987
avverso il decreto n. 10/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
17/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con decreto deliberato in data 17 gennaio 2013, il Tribunale di Messina
applicava a Rotondo Antonino la misura di prevenzione della sorveglianza speciale
di PS per la durata di anni due.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto ricorso per

3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile anche in questa sede perché
proposto fuori termine ai sensi dell’art. 591 comma 1 lett. c) cod. proc. pen..
Dall’esame degli atti, consentito in questa sede per la natura dell’eccezione sollevata, risulta per vero che il decreto del Tribunale è stato notificato al sottoposto in data 15 febbraio 2013. Il termine per proporre impugnazione era pertanto quello di
giorni dieci (25 febbraio 2012) mentre il ricorso risulta depositato presso la cancelleria della Corte di Cassazione in data 27 febbraio 2012 e quindi fuori termine.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

‘ re estensore

Il Presidente

2

cassazione Rotondo Antonino chiedendone l’annullamento.

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