Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15303 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15303 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ABBINANTE ANTONIO N. IL 30/10/1958
avverso l’ordinanza n. 4103/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 29.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di
Roma ha rigettato il reclamo proposto da ABBINANTE ANTONIO avverso il
decreto ministeriale di proroga per anni due del regime speciale di cui all’art.
41-bis O.P. emesso in data 31.5.2012;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore con il quale è stato
chiesto l’annullamento della predetta ordinanza per violazione di legge in
riferimento all’art. 41-bis 0.P., contestando la valutazione dei presupposti

atti a denotare l’attuale capacità dell’Abbinante di mantenere contatti con
un’associazione criminale; in particolare, il Tribunale di sorveglianza non aveva
tenuto conto dei lunghissimi periodi trascorsi in carcere dal predetto dal 1981;
dell’inesistenza di condanne a suo carico per il delitto di cui all’art.416-bis c.p.;
della genericità delle informative che non avevano riferito alcuna specifica
notizia di rilievo nei confronti del ricorrente, attribuendogli anche
comportamenti riferiti al gruppo o a i suoi fratelli; del ridimensionamento della
sua posizione nel processo per il delitto di cui all’art. 74 DPR 309/90, essendo
stata esclusa l’aggravante di cui all’art. 7 legge 203/1991 ed essendo stato
condannato per il solo ruolo di partecipe;

Rilevato che, ai sensi del comma 2-sexies del citato art. 41-bis, le parti possono
proporre ricorso per cassazione avverso l’ordinanza del Tribunale di
sorveglianza che ha deciso sul reclamo soltanto per violazione di legge, che può
essere ravvisata, oltre che per inosservanza o erronea applicazione della legge,
anche in caso di inesistenza della motivazione o di assoluta mancanza di essa
su presupposti essenziali per l’adozione del provvedimento;

Rilevato altresì che, il nuovo testo dell’art. 41-bis, introdotto dalla legge
15.7.2009 n. 94, precisa che la proroga del regime in questione è disposta
quando risulta che la capacità di mantenere collegamenti con l’associazione
criminale non è venuta meno, tenuto conto anche del profilo criminale e della
posizione rivestita dal soggetto in seno all’associazione, della perdurante
operatività del sodalizio criminale, della sopravvenienza di nuove incriminazioni
non precedentemente valutate, degli esiti del trattamento penitenziario e del
tenore di vita dei familiari del sottoposto e che risulta quindi evidente che, per
giustificare la proroga dello speciale regime di cui all’art. 41-bis, non occorre
indicare nuovi elementi, ma è sufficiente dar conto che la capacità di mantenere
i collegamenti con l’associazione di cui si è fatto parte non è venuta meno;

1

normativi di proroga del regime detentivo speciale e la sussistenza di elementi

Considerato che la motivazione dell’ordinanza impugnata indica una serie di
gravi elementi dai quali logicamente si è dedotto che non è venuta meno la
capacità del ricorrente di mantenere collegamenti con l’associazione di
appartenenza, nella quale il predetto – secondo quanto riferito concordemente
dalle informative indicate nell’ordinanza – aveva una posizione di rilievo; in
particolare, si è considerato che l’omicidio per il quale è stato condannato,
seppure con sentenza non ancora definitiva, all’ergastolo era stato commesso
con lo scopo di acquisire il predominio camorristico in un determinato contesto;

di Secondigliano, del gruppo degli Scissionisti, occupandosi in particolare del
settore dello spaccio di sostanze stupefacenti nella zona controllata dalla
organizzazione della quale faceva parte; è stato preso in considerazione il
comportamento in carcere e i rapporti con i suoi familiari, mettendo in evidenza
che la moglie, Esposito Marina, si era prestata a figurare fittiziamente
intestataria di beni nell’effettiva disponibilità del ricorrente;

Considerato che il ricorso deduce esclusivamente censure in fatto e che non
ricorre il vizio della violazione di legge, né sotto il profilo della inosservanza né
sotto quello dell’erronea interpretazione dell’art.41-bis 0.P., avendo il Tribunale
di sorveglianza esattamente interpretato la suddetta norma, che è stata
applicata nel rispetto dei principi di diritto fissati da questa Corte; e neppure la
motivazione dell’ordinanza appare carente nell’indicare le ragioni per le quali
appare giustificata la proroga del regime speciale di detenzione;

Atteso che alla proposizione del ricorso per motivi non ammessi dalla legge
consegue la dichiarazione di inammissibilità dello stesso e la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione
dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, indicata nel
dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

con i fratelli aveva fatto parte prima del clan Di Lauro e poi, dopo la c.d. Faida

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