Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15302 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15302 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ASSANTE ANDREA N. IL 15/10/1977
avverso l’ordinanza n. 758/2012 TRIBUNALE di TARANTO, del
17/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 17 aprile 2013, il Tribunale di Taranto rigettava l’istanza avanzata nell’interesse di Assante Andrea volta a ottenere
l’applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc.
pen. in relazione alle condanne ivi indicate.

ricorso per cassazione Assante Andrea chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Il Giudice dell’esecuzione ha per vero fatto corretta applicazione delle
norme di legge e dei principi più volte affermati da questa Corte (v. Cass., Sez. 1, 7
aprile 2004, n. 18037, Tuzzeo, rv. 229052) circa l’inidoneità di mere situazioni soggettive ad integrare l’identità del disegno criminoso di cui all’art. 81 cpv. cod. pen.
e che, del pari, è consolidata l’affermazione della radicale diversità dell’identità della spinta criminosa o del movente pratico individuabile alla base di plurime violazioni della legge penale rispetto alla medesimezza del disegno criminoso che deve cementare i vari episodi di un reato continuato; è da ritenersi altresì consolidato il
principio secondo cui all’istante incombe un onere di allegazione di elementi specifici e concreti da cui desumere la fondatezza o meno dell’assunto (Cass., Sez. 5, 4
marzo 2004, n. 18586, rv. 229826; conformi ex plurimis Cass. n. 5518 del 1995;
n. 77 del 1995; n. 4437 del 1994; n. 898 del 1993), irrilevante essendo, in difetto
di tali dati sintomatici, il mero riferimento alla relativa contiguità cronologica od
all’analogia criminogena dei diversi fatti, indici, per lo più, come ritenuto nella specie, di abitualità criminosa e di scelte di vita ispirate alla sistematica e contingente
consumazione di illeciti penali piuttosto che di attuazione di un medesimo progetto
criminoso, unitariamente concepito e deliberato, sia pure nelle sue linee essenziali.
3.2 — Ciò posto, il Collegio osserva che il ricorso, più che individuare singoli aspetti del provvedimento impugnato da sottoporre a censura, tende a provocare
una nuova, non consentita rivalutazione delle circostanze di fatto, che, in quanto
tale, è insindacabile in sede di legittimità, mentre il provvedimento gravato, nella
carenza di allegazione da parte dell’istante di elementi concreti da cui dedurre la
medesimezza del disegno criminoso, presupposto indefettibile per l’applicazione
dell’istituto invocato, ha correttamente motivato il diniego dell’istanza.Sono stati al-

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Assante Andrea — RG: 19198/13, RU: 35;

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2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

tresì evidenziati, tra l’altro, la non contiguità temporale dei fatti illeciti, la loro
commissione in luoghi diversi, la loro parziale disomogeneità, oltre alla carenza, più
in generale, di elementi concreti da cui desumere l’unicità progettuale delle condotte illecite perpetrate. Il giudice ha dunque valutato in modo analitico il contenuto
delle diverse sentenze indicate in ricorso pervenendo così alla conclusione, all’esito
della compiuta disamina delle stesse decisioni, con motivazione congrua, adeguata
e priva di erronea applicazione della legge penale e processuale, della sussistenza

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

onsigliere estensore

Il Presidente

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di una non superabile ostatività al riconoscimento della continuazione.

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