Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15301 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15301 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZHOU JIA DONG N. IL 25/12/1987
avverso la sentenza n. 6422/2009 CORTE APPELLO di MILANO, del
06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 6 febbraio 2013, la Corte di Appello di Milano in parziale riforma della sentenza 17 aprile 2009 del Tribunale di Milano riduceva la pena inflitta a Zhou Jia Dong, imputato dei reati di falso e tentata ricettazione, a quella di giustizia.
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto

tempestivo ricorso per cassazione Zhou la Dong chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
I motivi avanzati nell’impugnativa (afferenti alla doglianza che le sente di merito
e gli estratti contumaciali non sono stati tradotti nella sua lingua madre) si rilevano
privi di fondatezza posto che la rilevata condizione di alloglotta è stata dal ricorrente solo assunta per la prima volta in questa sede, ma non dimostrata. Il processo
verbale dell’udienza di convalida di arresto da cui risulterebbe, secondo le indicazioni dell’odierno ricorrente, che il prefato aveva per vero necessità dell’ausilio di

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un interprete avendo dichiarato di non conoscere e capire la lingua italiana non è
stata in questa sede prodotta sicché questo giudice di legittimità non è in grado di
poter apprezzare la fondatezza del rilievo. Peraltro nulla vien detto nella sentenza
di merito, neppure in quella di primo grado che è stata pur sempre impugnata dallo
Zhou senza evidenziare tale omissione.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma dì C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

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