Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15300 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15300 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MINELLO ANGELO ALDO N. IL 27/09/1953
avverso l’ordinanza n. 186/2013 CORTE APPELLO di MILANO, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che il difensore di MINELLO ANGELO ALDO ha chiesto alla Corte d’appello di Milano
di modificare la durata della pena accessoria della interdizione dai pubblici uffici e di eliminare
la pena accessoria dell’interdizione legale – in relazione alla sentenza del Tribunale di Busto
Arsizio in data 26.2.2009, modificata (a seguito di giudizio di rinvio disposto dalla Corte di
cassazione che ha annullato la sentenza della Corte d’appello di Milano 23.2.2010 ) dalla Corte
d’appello di Milano con sentenza in data 3.11.2010 – in quanto la pena base del reato più

Rilevato che la Corte d’appello di Milano, con provvedimento in data 21.3.2013 ha dichiarato
non luogo a provvedere trattandosi di questione già risolta;

Letto il ricorso del difensore che ha chiesto l’annullamento del suddetto provvedimento,
ribadendo le ragioni per le quali doveva essere modificata l’interdizione dai pubblici uffici da
perpetua in temporanea;

Considerato che con il ricorso non è stato contestato il contenuto del provvedimento
impugnato; peraltro dagli atti risulta che la Corte d’appello di Milano con ordinanza in data
3.11.2010 ha rideterminato la durata della pena accessoria dell’interdizione dei pubblici uffici e
con ordinanza in data 8.5.2012 è stato integrato il dispositivo della menzionata sentenza con
l’applicazione della pena accessoria dell’interdizione legale durante l’esecuzione della pena;

Ritenuto che il ricorso, non avendo contestato il contenuto del provvedimento impugnato,
debba essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali; ma, in considerazioneilella eccessiva sintesi
della motivazione del provvedimento impugnato, il ricorrente non debba essere condannato al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

grave era inferiore ad anni cinque di reclusione;

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