Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1530 del 20/11/2012
Penale Ord. Sez. 7 Num. 1530 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) FELICE MASSIMO FILIPPO N. IL 09/10/1972
avverso la sentenza n. 2274/2007 CORTE APPELLO di CATANIA, del
05/10/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 20/11/2012
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 5 ottobre 2011 la Corte di appello di Catania ha
confermato la sentenza emessa il 20 aprile 2007 dal Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Catania, con la quale Felice Massimo Filippo era
stato condannato alla pena di mesi otto di reclusione per violazione degli
obblighi inerenti alla misura della sorveglianza speciale di pubblica
sorpreso nel comune di Misterbianco, il 26 dicembre 2006.
Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Felice
tramite il difensore di fiducia, il quale deduce il vizio di violazione di legge e
il difetto di motivazione con riferimento all’omesso riconoscimento
dell’esimente dello stato di necessità.
CONSIDERATO in DIRITTO
Il ricorso è inammissibile per la manifesta infondatezza dell’unico motivo
dedotto.
La sentenza impugnata rileva, infatti, che l’autovettura a bordo della
quale viaggiava l’imputato, allorché fu accertata la sua presenza fuori dal
comune di Catania dove aveva l’obbligo di permanere, era guidata dalla
moglie dello stesso Felice, sicché è stato coerentemente escluso che la
donna versasse in condizioni talmente gravi da far temere un pericolo
imminente per la sua vita e da giustificare lo spostamento non autorizzato
del prevenuto nel diverso comune di Misterbianco.
Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616 cod.
proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione
della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la
condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.
P. Q. M.
Dichiara inammissibile li ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.
1
sicurezza, con obbligo di soggiorno nel comune di Catania, essendo stato
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, in data 20 novembre 2012.