Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1530 del 04/12/2015


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Penale Sent. Sez. 7 Num. 1530 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

pRDINANZAl

sul ricorso proposto da:
CERVIGNI ALESSANDRO N. IL 16/03/1950
avverso la sentenza n. 622/2013 CORTE APPELLO di ANCONA, del
17/04/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

FATTO E DIRITTO
Cervigni Alessandro ricorre avverso la sentenza 17.4.14 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 20.6.12 del Tribunale di Macerata con la quale è stato condannato alla
pena di giustizia per il reato di lesioni personali in danno di Piergentili Alessandro (a sua volta

dell’impugnata sentenza per violazione di legge, mancanza di motivazione sui punti evidenziati con
l’atto di appello, nonché per manifesta illogicità della stessa, concludendo comunque per
l’estinzione del reato per intervenuta remissione della querela e contestuale sua accettazione.
Osserva la Corte che l’intervenuta rituale remissione della querela ad opera dell’Avvocato Riccardo
Sacchi, nella qualità di procuratore speciale del querelante Alessandro Piergentili, e la contestuale
accettazione da parte dell’Avvocato Alessio Sabalich, quale procuratore speciale di Cervigni
Alessandro, di cui al verbale 13.10.14 nell’ufficio della sezione di p.g. della Procura della
Repubblica presso il Tribunale di Macerata, impone l’annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per essere il reato ascritto al Cervigni estinto ai sensi dell’art.152 c.p., con conseguente
condanna del querelato al pagamento delle spese processuali.
Ai sensi dell’art.587, comma 1, c.p.p., la declaratoria di estinzione del reato di cui all’art.582 c.p.,
per intervenuta remissione della querela, si estende anche al coimputato Piergentili Alessandro, nei
cui confronti è intervenuta remissione di querela, con contestuale accettazione, da parte di Cervigni
Alessandro e di cui al citato atto in data 13.10.14 ( v. Cass., sez.II, 24 gennaio 2013, n.17309).
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata per essere i reati ascritti a Cervigni Alessandro e
Piergentili Alessandro estinti per remissione di querela.
Pone le spese del procedimento a carico dei querelati Cervigni Alessandro e Piergentili Alessandro.
Roma, 4 dicembre 2015

DEPOSITA ,

imputato di lesioni personali in danno del Cervigni, ma non ricorrente), chiedendo l’annullamento

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