Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 153 del 27/11/2012


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Penale Sent. Sez. 2 Num. 153 Anno 2013
Presidente: CARMENINI SECONDO LIBERO
Relatore: MANNA ANTONIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da Di Fazio Giuseppe,
avverso la sentenza 6.10.11 della Corte d’Appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita in pubblica udienza la relazione del Consigliere Dott. Antonio Manna;
udito il Procuratore Generale nella persona del Dott. Aldo Policastro, che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO

Con sentenza 6.10.11 la Corte d’Appello di Caltanissetta confermava la
condanna emessa il 27.10.10 dal Tribunale di Nicosia nei confronti di Giuseppe
Di Fazio per il delitto di truffa ai danni di Enrico Scardavilli.
Questi, in sintesi, i fatti come ricostruiti dai giudici di merito: il Di Fazio
vendeva allo Scardavilli un autocarro mod. Porter Piaggio dietro pagamento del
prezzo di E 16.605,00, tacendo però all’acquirente di non essere proprietario del
mezzo e non di non aver alcun titolo per venderlo e spacciandogli per vero un
falso certificato di conformità dell’autocarro e un falso bonifico, da parte sua, al
proprietario – Maurizio Contino – per dimostrare di avere in tal modo acquisito la
disponibilità del bene posto in vendita.

Data Udienza: 27/11/2012

2

Tramite il proprio difensore il Di Fazio ricorreva contro la sentenza, di cui
chiedeva l’annullamento per i motivi qui di seguito riassunti nei limiti prescritti
dall’art. 173 co. 1° disp. att. c.p.p.:
a) violazione di legge e vizio di motivazione sull’elemento materiale del
delitto di truffa, non ravvisabile nella mera reticenza; quanto ai supposti
artifici, si trattava di fatti successivi alla conclusione del contratto di

configurazione del delitto p. e p. ex art. 640 c.p.;
b) insussistenza dell’aggravante di cui all’art. 61 n. 7 c.p., mancando la prova
della complessiva situazione reddituale della persona offesa;
c) motivazione di mero stile sul diniego delle attenuanti generiche, che il
ricorrente avrebbe invece meritato in relazione ad elementi di segno
positivo quali la consegna allo Scardavilli di una targa di prova affinché
questi potesse utilizzare l’autocarro e le ripetute richieste dei documenti da
lui rivolte al Contino.

CONSIDERATO IN DIRITTO
1- Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
Il motivo che precede sub a) va disatteso perché trascura che anche la semplice
reticenza su alcune circostanze da parte di chi abbia il dovere di rappresentarle,
indipendentemente dal fatto che esse siano aliunde conoscibili dalla controparte,
integra raggiro ai fini dell’elemento materiale del delitto di truffa (giurisprudenza
antica e costante, da Cass. Sez. II. n. 41717 del 14.10.09, dep. 30.10.09, fino a
Cass. Sez. H n. 10227 del 10.6.81, dep. 12.11.81, e a Cass. Sez. V n. 905 del
7.6.67, dep. 5.10.67).

2- Il ricorrente è del tutto privo di interesse ad impugnare nei sensi esposti nel
motivo che precede sub b), atteso che l’aggravante dell’art. 61 n. 7 c.p. è stata già
esclusa dalla sentenza di primo grado.

3- Ancora manifestamente infondato è il terzo e ultimo motivo di ricorso.
Premesso che, essendosi in presenza di una doppia pronuncia conforme, le
motivazioni delle sentenze di primo e secondo grado vanno ad integrarsi
reciprocamente, saldandosi in un unico complesso argomentativo (cfr. Cass. Sez.

vendita con la persona offesa e, in quanto tali, irrilevanti ai fini della

3

II n. 5606 del 10.1.2007, dep. 8.2.2007; Cass. Sez. I n. 8868 del 26.6.2000, dep.
8.8.2000; v. altresì, nello stesso senso, le sentenze n. 10163/02, rv. 221116; n.
8868/2000, rv. 216906; n. 2136/99, rv. 213766; n. 5112/94, rv. 198487; n.
4700/94, rv. 197497; n. 4562/94, rv. 197335 e numerose altre), si tenga presente
che i giudici del merito hanno negato le attenuanti dell’art. 62 bis c.p. visti i
precedenti penali del Di Fazio, per i quali gli è stata anche contestata la recidiva

È noto in giurisprudenza che ai fini della determinazione della pena e
dell’applicabilità delle circostanze attenuanti di cui all’art. 62 bis c.p. non è
necessario che il giudice esamini tutti i parametri di cui all’art. 133 c.p., essendo
invece sufficiente che specifichi a quale di essi ha inteso riferirsi. Ne consegue
che con il rinvio ai precedenti penali dell’imputato, indice concreto della
personalità del reo, il giudice del merito adempie l’obbligo di motivare sul punto
(cfr. ad esempio Cass. Sez. I n. 707 del 13.11.97, dep. 21.2.98; Cass. Sez. I n.
8677 del 6.12.2000, dep. 28.2.2001 e numerose altre).

4- All’inammissibilità del ricorso consegue, ex art. 616 c.p.p., la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e al versamento a favore della
Cassa delle Ammende di una somma che stimasi equo quantificare in euro
1.000,00 alla luce dei profili di colpa ravvisati nell’impugnazione, secondo i
principi affermati dalla Corte costituzionale nella sentenza n. 186/2000.

P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Seconda Sezione Penale,
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese
processuali e della somma di C 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in data 27.11.12.

specifica infraquinquennale.

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