Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15299 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15299 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BRUNO RICCARDO N. IL 15/10/1967
avverso la sentenza n. 1008/2012 TRIBUNALE di ANCONA, del
14/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza in data 14.2.2013 il Tribunale di Ancona
condannava BRUNO RICCARDO alla pena di euro cento di ammenda per la
contravvenzione di cui all’art.650 c.p.;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede
l’annullamento della sentenza sia perché l’imputato non si era presentato ai
Carabinieri, benché ritualmente convocato per ragioni di giustizia, per errore
scusabile, sia perché il giudice non aveva motivato sulla richiesta di attenuanti

Considerato che i motivi di ricorso sono manifestamente infondati, poiché con
motivazione immune da vizi logico giuridici il giudice aveva spiegato la ragione
per la quale il comportamento dell’imputato dovesse ritenersi colposo; il
giudicante, inoltre, ha dato conto delle ragioni per le quali aveva scelto di
irrogare una pena assai lieve, di fronte alla commissione di un reato, e per
determinare detta pena in maniera equa non occorreva far ricorso alle
attenuanti generiche (non essendo previsto dall’art. 650 c.p. un minimo in caso
di inflizione della sola ammenda) ; il ricorrente, infine, non ha spiegato quale
interesse avrebbe l’imputato alla sospensione condizionale della pena, data la
minima entità dell’ammenda;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione
di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della
Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura
congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

generiche e di sospensione condizionale della pena;

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