Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15298 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15298 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
PERCHINUNNO GIANLUIGI N. IL 11/01/1976
avverso il decreto n. 68/2010 CORTE APPELLO di BARI, del
21/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con decreto in data 21.3.2013 la Corte d’appello di Bari ha
confermato il decreto del Tribunale di Foggia in data 8.1.2010 con il quale era
stata applicata a PERCHINUNNO GIANLUIGI la misura di prevenzione della
sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno per la durata di anni due;

Rilevato che la Corte d’appello ha confermato l’applicazione della misura di
prevenzione ritenendo che fosse attuale la pericolosità del proposto, in
considerazione della gravità dei reati per i quali era stato di recente condannato

Rilevato altresì che nei motivi di ricorso si contesta che in base agli elementi
indicati dalla Corte d’appello potesse definirsi attuale la pericolosità sociale del
ricorrente, essendo lo stesso in stato di detenzione dal 15.1.2009 con un fine
pena previsto nell’anno 2017;
Considerato che il ricorso nella materia de qua è ammesso solo per violazione di
legge e che con i motivi di ricorso si denunciano carenze nella motivazione del
decreto impugnato;
Ritenuto che si può configurare la violazione di legge, in punto motivazione del
provvedimento, solo se questa manca del tutto oppure è talmente scoordinata
da non consentire di individuare le ragioni per le quali è stato adottato il
provvedimento;
Considerato che la motivazione del decreto impugnato risulta invece adeguata,
poiché lo stato attuale di detenzione non incide sulla pericolosità del ricorrente,
che potrà essere rivista in seguito a comportamenti positivi tenuti anche nel
periodo di detenzione;
Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati,
l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione – al
versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte
determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

(reati contro il patrimonio e spaccio sostanze stupefacenti);

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