Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15297 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15297 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GELMETTI CLAUDIO N. IL 20/03/1961
avverso l’ordinanza n. 86/2010 TRIBUNALE di VERONA, del
03/04/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 3 aprile 2013, il Tribunale di Verona, nel
rigettare l’istanza di declaratoria di non esecutività ex art. 670 cod. proc. pen. della
sentenza pronunciata nei confronti di Gelmetti Claudio accoglieva l’istanza di restituzione in termini ai fini della sua impugnatoria.

ricorso per cassazione Gelmetti Claudio chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
Il ricorso censura la mancata attivazione da parte del giudice dell’esecuzione di
poteri, quali quelli di rinnovazione dell’istruttoria che soloApossono competere al
giudice di merito una volta instaurato il nuoti° giudizio a seguito della impugnazione
della sentenza di condanna da parte del soggetto beneficiato della restituzione del
termine.
2

4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

re estensore

il Presidente

2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA