Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15296 del 07/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Penale Ord. Sez. 7 Num. 15296 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BELFORTE SALVATORE N. IL 09/12/1960
avverso l’ordinanza n. 259/2012 TRIBUNALE di NAPOLI, del
30/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che il Tribunale di Napoli, in veste di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza in data 30.1.2013 ha dichiarato nulla a provvedere sul reclamo
proposto da BELFORTE SALVATORE avverso il provvedimento del GIP in data
17.7.2012, avendo già provveduto in ordine a medesima istanza con
provvedimento reso in data 28.11.2012;

Considerato che con il ricorso non è stata mossa alcuna critica alla motivazione
del provvedimento impugnato, ma sono stati esposti fatti che non avevano

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi diversi da quelli proponibili
avverso il provvedimento impugnato, deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

alcuna attinenza con esso;

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA