Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15295 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15295 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CAPOBIANCO ANTONIO N. IL 24/02/1967
avverso la sentenza n. 532/2011 GIP TRIB. MILITARE di VERONA,
del 12/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza ex 444 c.p.p. in data 12.2.2013 il GIP del Tribunale
Militare di Verona ha applicato a CAPOBIANCO ANTONIO la pena complessiva di
mesi 6 di reclusione militare, con la sospensione condizionale della pena;

Rilevato che nei motivi di ricorso l’imputato ha chiesto l’annullamento della
sentenza per assenza di motivazione sulla responsabilità penale in ordine ai
reati ascrittigli e sull’entità della pena;

ex art. 606/3 c.p.p., in quanto il giudice ha dato conto nella motivazione delle
ragioni della sua decisione e, per costante giurisprudenza di questa Corte, la
motivazione della sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti
può essere anche meramente enunciativa sui punti sottoposti alla verifica del
giudice, in mancanza di specifiche richieste delle parti, che nella specie non
risultano provate con il ricorso;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.500,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

Considerato che il ricorso è manifestamente infondato, e quindi inammissibile

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