Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15293 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15293 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
CASTO AGOSTINO N. IL 09/08/1982
avverso la sentenza n. 3505/2011 CORTE APPELLO di CATANIA, del
28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che con sentenza in data 28.11.2013 la Corte d’appello di Catania ha confermato la
sentenza del Tribunale di Siracusa in data 1.4.2011 con la quale CASTO AGOSTINO era stato
condannato alla pena di mesi 5 di arresto per i reati di cui agli artt.9 legge 1423/1956 e 186
C.d.S.;
Letto il ricorso del difensore con il quale si sostiene che, dopo l’introduzione di soglie di
punibilità, il reato di cui all’art. 186 C.d.S. non è punibile se non è stato effettuato un
basato soltanto sul certificato del P.S. dell’Ospedale di Avola che aveva diagnosticato uno stato
di etilismo acuto in tossicodipendente;
Considerato che il motivo di ricorso è manifestamente infondato, in quanto per costante
giurisprudenza di questa Corte aifini della configurazione del reato di guida in stato di
ebbrezza, detto stato può essere desunto, anche nella vigenza del sopravvenuto regime
sanzionatorio, da elementi sintomatici: peraltro, la possibilità per il giudice di avvalersi, ai fini
dell’affermazione della sussistenza dello stato di ebbrezza, delle sole circostanze sintomatiche
riferite dagli agenti accertatori sarà il più delle volte da circoscriversi alla sola fattispecie meno
grave;
Considerato che, essendo i motivi di ricorso manifestamente infondati, l’impugnazione deve
essere dichiarata inammissibile e che alla relativa declaratoria conseguono di diritto
lacondanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto
dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della impugnazione
– al versamento a favore della Cassa delle Ammende della somma, che la Corte determina,
nella misura congrua ed equa, in fra indicata in dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
accertamento strumentale del tasso alcolemico, mentre nel caso in esame il giudice si era