Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15292 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15292 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
BOI GIOVANNI N. IL 26/04/1974
avverso la sentenza n. 8550/2009 CORTE APPELLO di NAPOLI, del
03/10/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza in data 3.10.2012 la Corte d’appello di Napoli ha
confermato la sentenza del Tribunale di Benevento in data 10.10.2008 con la
quale BOI GIOVANNI era stato condannato per il delitto di cui all’art. 9 legge
1423/1956, accertato il 6.12.2006;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede
l’annullamento della sentenza poiché l’imputato non avrebbe portato con sé la
carta di permanenza per dimenticanza, e quindi il fatto non sarebbe punibile in

quali avevano ritenuto che l’imputato aveva portato con sé la documentazione
che ne autorizzava l’allontanamento e non la carta di permanenza per non far
conoscere, in caso di controllo, a quali prescrizioni era soggetto;

Considerato che i motivi di ricorso sollevano solo questioni di fatto, già
sottoposte al giudice dell’appello, il quale ha dato alle stesse una risposta che,
non essendo manifestamente infondata, non è soggetta al sindacato di questa
Corte di legittimità;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione
di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della
Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura
congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

assenza di dolo; inoltre, sarebbe illogica la motivazione dei giudici di merito, i

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