Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15291 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15291 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BUMBACA DOMENICO N. IL 08/09/1972
avverso l’ordinanza n. 813/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA,
del 29/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;
Data Udienza: 07/02/2014
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale
Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 29 marzo 2013, il Magistrato di Sorveglianza di Roma dichiarava inammissibile l’istanza avanzata nell’interesse di Bunnbaca Domenico volta a ottenere l’affidamento in prova, stante l’ostatività del titolo
in esecuzione ai sensi dell’art. 4 bis ordinamento penitenziario respingendo la richiesta di liberazione anticipata ex art. 54 primo comma L. 354/74, in relazione ai
2. — Avverso il citato provvedimento, tramite il proprio difensore, ha interposto
tempestivo ricorso per cassazione Bumbaca Domenico chiedendone l’annullamento.
Sono stati inoltre presentati dal difensore di fiducia motivi aggiunti in cui sono state
riprese e approfondite le tematiche affrontate in ricorso.
3. — Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse. Invero,
dalla documentazione in atti risulta che il ricorrente ha ottenuto il beneficio richiesto. Non può essere pertanto ravvisato alcun interesse attuale del ricorrente a una
pronuncia sul provvedimento impugnato, che aveva denegato quanto successiva2
mente ottenuto.
Malgrado la declaratoria di inammissibilità, non va pronunciata condanna alle
spese, né al pagamento di somme in favore della Cassa delle ammende, visto che
la causa non è imputabile a colpa del ricorrente ma a successive determinazioni
della Autorità giudiziaria procedente.
per questi motivi
dichiara inammissibile il ricorso. tre4-
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Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014
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Il Presidente
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semestri ivi indicati.