Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1529 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1529 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: TARDIO ANGELA

Data Udienza: 20/11/2012

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) AMBROGIO CARLO HENRI N. IL 25/11/1967
avverso l’ordinanza n. 1027/2011 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 24/05/2011
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANGELA TARDIO;

DEPOSITATA

IN CANCELLERIA
11 6EN 2013
Il Funzion

Giudiziario
Ri n

RITENUTO IN FATTO

1. Con ordinanza del 24 maggio 2011 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
rigettato l’istanza proposta da Ambrogio Carlo Henri volta all’applicazione di
misure alternative alla detenzione (affidamento in prova al servizio sociale ex art.
47 Ord. Pen. oppure in casi particolari ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990,
detenzione domiciliare ex art. 47-ter Ord. Pen. oppure ex art. 1 legge 199 del
2010), ritenendo insussistenti le condizioni di legge richieste per ciascuna di esse.

difensore, il condannato, che ne chiede l’annullamento sulla base di due motivi,
con i quali deduce:
mancanza/insufficienza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di affidamento in prova
terapeutico ex art. 94 d.P.R. n. 309 del 1990;
mancanza/insufficienza di motivazione, ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett.
e), cod. proc. pen., con riferimento alla richiesta di detenzione domiciliare ex art. 1
legge n. 199 del 2010, e inosservanza o erronea applicazione della legge penale,
ai sensi dell’art. 606, comma 1, lett. b), cod. proc. pen., in relazione all’art. 3 della
stessa legge.
3. In esito al preliminare esame presidenziale, il ricorso è stato rimesso a
questa Sezione per la decisione in camera di consiglio ai sensi degli artt. 591,
comma 1, e 606, comma 3, cod. proc. pen.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza d’interesse.
2. Nel sistema processuale penale, la nozione di interesse a impugnare,
richiesto dall’art. 568, comma 4, cod. proc. pen. quale condizione della
impugnazione e requisito soggettivo del relativo diritto, non è basata sul concetto
di soccombenza, posto a base delle impugnazioni civili, che presuppongono un
processo di tipo contenzioso e, quindi, una lite intesa come conflitto di interessi
contrapposti.
Essa deve essere, invece, individuata in una prospettiva utilitaristica, ossia
nella finalità negativa, perseguita dal soggetto legittimato, di rimuovere una
situazione di svantaggio processuale derivante da una decisione giudiziale, e in
quella, positiva, del conseguimento di una utilità, ossia di una decisione più
vantaggiosa rispetto a quella oggetto del gravame, e che risulti logicamente
coerente con il sistema normativo (Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011,
dep. 17/02/2012, Marinaj, Rv. 251693).

2

2. Avverso detta ordinanza ricorre per cassazione, per mezzo del suo

2.1. Il requisito dell’interesse deve, in particolare, configurarsi in maniera
immediata, concreta e attuale, e sussistere oltre che al momento della
proposizione del gravame anche in quello della sua decisione, perché questa possa
potenzialmente avere una effettiva incidenza di vantaggio sulla situazione giuridica
devoluta alla verifica del giudice della impugnazione (Sez. U, n. 10272 del
27/09/1995, dei). 18/10/1995, Serafino, Rv. 202269; Sez. U, n. 42 del
13/12/1995, dep. 29/12/1995, P.M. in proc. Timpani, Rv. 203093; Sez. U, n. 20
del 09/10/1996, dep. 06/12/1996, Vitale, Rv. 206169; Sez. U, n. 7 del

A tale riguardo si è presa in specifica considerazione la categoria della
“carenza d’interesse sopraggiunta”, individuandosi il suo fondamento giustificativo
nella valutazione negativa della persistenza, al momento della decisione, di un
interesse all’impugnazione, la cui attualità è venuta meno a causa della mutata
situazione di fatto o di diritto intervenuta medio tempore, assorbendo la finalità
perseguita dall’impugnante, o perché la stessa ha già trovato concreta attuazione,
ovvero in quanto ha perso ogni rilevanza per il superamento del punto controverso
(Sez. U, n. 6624 del 27/10/2011, citata, Rv. 251694).
3. Alla luce di questi consolidati principi, che il Collegio condivide, non
sussiste, nel caso in esame, l’interesse al ricorso, poiché dalla svolta
interrogazione, attraverso il sistema informativo del Ministero della Giustizia, è
risultato che il ricorrente è stato scarcerato, per espiazione della pena, il 15
gennaio 2012.
Tale emergenza esclude che possa ritenersi comunque sussistente un
interesse del ricorrente a coltivare l’impugnazione, non oggetto di specifica e
motivata deduzione, idonea a evidenziare in termini concreti eventuale pregiudizio
derivando al medesimo.
4.

Alla dichiarazione d’inammissibilità non consegue la condanna del

ricorrente né al pagamento delle spese del procedimento né al versamento della
sanzione pecuniaria a favore della Cassa delle ammende, non essendovi
soccombenza delle parti neppure virtuale (Sez. U, n. 20 del 09/10/1996, citata,
Rv. 206168; Sez. U, n. 7 del 25/06/1997, citata, Rv. 208166; Sez. U, n. 6624 del
27/10/2011, citata, non massimata sul punto), e non essendo individuabili profili
di colpa correlati alla irritualità dell’impugnazione (Corte Cost. n. 186 del 2000,
mass. 25390).
P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza d’interesse.
Così deciso in Roma, il 20 novembre 2012
Il Consigliere estensore

Il Presidente

25/06/1997, dep. 18/07/1997, Chiappetta, Rv. 208165).

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