Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1529 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1529 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: PALLA STEFANO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAFFEI UBERTO N. IL 22/03/1969
avverso la sentenza n. 1168/2010 CORTE APPELLO di ANCONA, del
15/05/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. STEFANO PALLA;

Data Udienza: 04/12/2015

Maffei Uberto ricorre avverso la sentenza 15.5.14 della Corte di appello di Ancona che ha
confermato quella in data 23.10.09 del G.u.p. di Fermo con la quale è stato condannato, per i reati di
lesioni aggravate e minaccia grave, unificati ex art.81 cpv. c.p. e concesse attenuanti generiche
prevalenti, alla pena di mesi due di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della
costituita parte civile.

violazione dell’art.606, comma 1, lett.b) ed e) c.p.p. per avere il giudice di appello trascurato , affidandosi alle lacunose e frammentarie
dichiarazioni della p.o., non riscontrate né dai certificati medici né dalle dichiarazioni dei testi
Tommasini Carlo e Turcato Elvio, laddove le escoriazioni riscontrate dai sanitari ben potevano
essere ricondotte ad una caduta accidentale, ma incompatibili con la ‘violenta aggressione’
denunciata dalla p.o. Cotone Massimo, il quale peraltro, inizialmente, non era stato in grado
neanche di indicare l’aggressore.
Con il secondo motivo si deduce la caducazione della pronuncia risarcitoria quale conseguenza
necessaria dell’esclusione della penale responsabilità.
Con memorie pervenute alla cancelleria di questa sezione il 19.11 ed il 24.11.15, il ricorrente,
ribadendo le doglianze avanzate con l’atto originario, ha insistito per l’accoglimento del ricorso
Osserva la Corte che il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, sia perché con esso la difesa
intende sottoporre al giudice di legittimità aspetti attinenti al merito, che risultano preclusi in questa
sede, sia perché manifestamente infondato, dal momento che i giudici territoriali, con motivazione
del tutto congrua ed immune da vizi di illogicità, hanno evidenziato come la responsabilità
dell’odierno ricorrente riposi non soltanto nelle dichiarazioni della parte lesa — la cui attendibilità è
adeguatamente argomentata – , ma altresì in quelle rese dai testi Tommasini Carlo e Turcato Elvio,
il primo dei quali ha soccorso il Cotone, del quale aveva percepito i gemiti, mentre il Turcato,
appartenente alla Croce verde, aveva provveduto a far giungere un’ambulanza.

Deduce il ricorrente, nel chiedere l’annullamento dell’impugnata sentenza, con il primo motivo

Inoltre — conclude la Corte marchigiana — dai certificati del Pronto soccorso dell’Ospedale di
Fermo, si era riscontrata l’evoluzione della patologia del Cotone che, in ragione del persistere della
sintomatologia dolorosa, si era evoluta con l’insorgere di una sindrome vertiginosa poi stabilizzatasi
nelle patologie descritte dal dott. Nastasi all’esito — hanno ancora da ultimo sottolineato i giudici di
appello — di una approfondita analisi medica supportata da documentazione sanitaria sempre

Alla inammissibilità del ricorso segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese
processuali e di una somma in favore della Cassa delle ammende che reputasi equo determinare in
€1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e
della somma di € 1.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
Roma, 4 dicembre 2015
IL CONSIG IERE estensore
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proveniente da strutture pubbliche.

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