Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15288 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15288 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
STOICA ROZALIA N. IL 04/02/1980
avverso l’ordinanza n. 234/2012 TRIBUNALE di LATINA, del
21/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che il Tribunale di Latina, in veste di giudice dell’esecuzione, con
ordinanza in data 21.11.2012 ha respinto l’istanza con la quale STOICA
ROZALIA ha chiesto l’applicazione della disciplina del reato continuato tra
numerosi furti in appartamento e reati prodromici o consequenziali agli stessi,
commessi tra il 28.5.1998 ed il 16.4.2006, reati separatamente giudicati con
sentenze passate in giudicato;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art.

suddetti fatti-reato, non potendosi identificare detto unitario disegno in uno stile
di vita fondato su delitti della stessa specie e in conseguenza di stimoli
occasionali;

Considerato che con il ricorso si è sostenuto che la Stoica aveva commesso tutti
i reati unicamente allo scopo di ottenere il denaro utile a far fronte alle esigenze
sue di vita e del proprio nucleo familiare; inoltre, sarebbero presenti gli indici
sintomatici dell’esistenza di un unico originario disegno criminoso (modalità di
commissione dei reati, prossimità temporale, identità del bene giuridico leso);

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi in fatto, deve essere
dichiarato inammissibile, poiché nessun vizio logico giuridico è dato rinvenire
nell’apparato motivazionale del giudice dell’esecuzione, il quale correttamente
ha ritenuto che l’unicità del disegno criminoso non può identificarsi con una
scelta di vita dedita alla commissione di un certo genere di reati;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa
nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

671 c.p.p., ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i

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