Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15287 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15287 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
CLEMENTE GIUSEPPE N. IL 12/03/1982
avverso la sentenza n. 9068/2010 CORTE APPELLO di ROMA, del
11/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza in data 11.1.2013 la Corte d’appello di Roma
confermava la sentenza in data 21.12.2009 del Tribunale di Latina -sez.
distaccata di Gaeta- con la quale CLEMENTE GIUSEPPE era stato condannato
alla pena di mesi 4 di arresto per il reato di cui all’art. 9 legge 1423/1956,
accertato il 18.9.2008;

Letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore, con il quale si chiede
l’annullamento della sentenza sia perché agli atti non vi era l’originale o la copia

sorveglianza speciale, sia perché non vi era prova certa che la notte
dell’accertamento il Clemente non fosse in casa, in quanto il predetto avrebbe
potuto non sentire il campanello della sua abitazione;

Considerato che i motivi di ricorso sono basati su mere ipotesi e, in sostanza, su
questioni di fatto e che la Corte d’appello ha congruamente motivato sulla
responsabilità dell’imputato, esaminando accuratamente in fatto le doglianze
dell’appellante e dando alle stesse una logica risposta;

Considerato altresì che non possono essere apprezzate in sede di legittimità
censure in fatto, essendo immune da vizi logico giuridici la risposta data dalla
Corte di merito ai motivi d’appello;

Ritenuto, pertanto, che il ricorso debba essere dichiarato inammissibile, con
conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali
nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione
di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della
Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura
congrua ed equa, indicata nel dispositivo

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

conforme del provvedimento con il quale l’imputato era stato sottoposto alla

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