Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15285 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15285 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: BARBARISI MAURIZIO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
SCHIAVONE FRANCESCO N. IL 06/01/1953
avverso l’ordinanza n. 3021/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
BOLOGNA, del 13/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. MAURIZIO
BARBARISI;

Data Udienza: 07/02/2014

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

Osserva
1. — Con ordinanza deliberata in data 13 dicembre 2013, il Tribunale di Sorveglianza di Bologna rigettava il reclamo avanzato nell’interesse di Schiavone Francesco avverso il decreto 26 luglio 2012 con il Magistrato di Sorveglianza di Reggio
Emilia disponeva che fosse trattenuta una missiva in partenza priva di data, acquisita agli atti, che risulta destinata a Schiavone Iolanda, avendo come mittente il de-

Il giudice, in via di premessa, chiariva che la missiva in parola, peraltro indirizzata in via indiretta anche ad altro soggetto, si accompagnava anche un disegno, in
violazione della circolare ministeriale 20 marzo 2001, che ben può veicolare in forma criptica messaggi in violazione del regime ex art. 41 bis OP.
2. — Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo
ricorso per cassazione Schiavone Francesco chiedendone l’annullamento.
3. — Il ricorso è manifestamente infondato e deve essere dichiarato inammissibile.
3.1 — Ai sensi del combinato disposto degli artt. 18 L. n. 354 del 1975 e 38
D.P.R. n. 230 del 2000 il trattenimento della corrispondenza epistolare e telegrafica
delle persone detenute, contenente elementi costituenti pericolo per l’ordine o la sicurezza o integranti fattispecie di reato, può essere legittimamente disposto dalla
direzione carceraria, anche prima dell’adozione del provvedimento ex art. 18 ter
ord. pen., da parte dell’Autorità giudiziaria.
3.2 — È appena il caso di rammentare sul punto l’orientamento di questa Corte
di legittimità secondo cui la motivazione del provvedimento con cui il tribunale di
sorveglianza rigetti il reclamo del detenuto sottoposto che lamenti il trattenimento
di una missiva da lui inviata, ben può essere sintetica, pur dovendo da essa emergere l’effettuata, adeguata, disamina dello specifico caso concreto (Cass., Sez. 1, 4
dicembre 2008, n. 3713, Lioce, rv. 242525) come avvenuto nella fattispecie.
3.3 — Inammissibile è pertanto il motivo concernente il difetto di motivazione
atteso che il provvedimento gravato fa esauriente riferimento al pericolo per
l’ordine pubblico e la sicurezza dell’Istituto in conseguenza del fatto che la missiva
risulta indirizzata in via indiretta anche ad altro soggetto, accompagnandosi anche

Udienza in c.c.: 7 febbraio 2014 — Schiavone Francesco — RG: 18949, RU: 22;

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tenuto.

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – Settima Sezione penale

a un disegno, in violazione della circolare ministeriale 20 marzo 2001, potendosi
così ravvisare un codice comprensibile solo tra mittente e destinatario.
3.3.1. — Ciò è in contrasto, come ha correttamente fatto riferimento il giudice,
all’onere della chiarezza nell’esercizio epistolare quando il soggetto mittente o ricevente è detenuto soggetto al regime differenziato (come nel caso di specie) ex art.
41 bis L. 26 luglio 1975, n. 354, non potendosi peraltro ritenere che tale limitazione

to l’onere di cui sopra.
4. — Alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso consegue di diritto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità
(Corte Cost. sent. n. 186 del 2000), al versamento a favore della Cassa delle Ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in C 1.000,00
(mille), ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen.

per questi motivi

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dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di C 1.000,00 (mille) in favore della
Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 7 febbraio 2014

nNs.
” lier stensore

Il Presidente

sia violativa del diritto di libera espressione posta solo la necessità che sia rispetta-

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