Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15283 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15283 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
QABLI REDOUANE N. IL 29/09/1987
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avverso gerreliettftzten. 172/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che il Presidente del Tribunale dì sorveglianza di Torino, con decreto del 29.1.2013,
dichiarava inammissibile l’istanza con la quale QABLI REDOUANE aveva chiesto di essere
ammesso ad espiare la pena con misure alternative alla detenzione in carcere, in quanto
l’istante non aveva dichiarato o eletto domicilio come previsto dall’art.677/2.bis c.p.p.;
letto il ricorso del difensore nel quale si sostiene che il Qabli aveva eletto il domicilio in una
precedente istanza, relativa allo stesso procedimento di esecuzione, con la quale aveva chiesto
Considerato che i motivi di ricorso per cassazione presentati dal difensore sono
manifestamente infondati, in quanto l’art.677/2-bis c.p.p. prescrive espressamente, a pena di
inammissibilità, l’obbligo di corredare la domanda di misura alternativa alla detenzione con la
dichiarazione o con l’elezione di domicilio, e detta dichiarazione o elezione di domicilio non può
essere sostituita da dichiarazione o elezione di domicilio fatta nel processo di cognizione o in
quello di esecuzione e neppure in occasione di altra istanza presentata al Tribunale di
sorveglianza;
Considerato che, essendo i motivi manifestamente infondati, il ricorso deve essere dichiarato
inammissibile;
Atteso che l’inammissibilità dell’impugnazione comporta la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in difetto della
ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore
della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed
equa, indicata nel dispositivo
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
il beneficio della liberazione anticipata;