Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15282 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15282 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LEVACOVIC GIGANTE N. IL 17/05/1973
avverso l’ordinanza n. 40/2013 CORTE APPELLO di VENEZIA, del
29/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che la Corte d’appello di Venezia, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
depositata in data 31.2.2013 ha rigettato la richiesta di sospensione dell’esecuzione presentata
da LEVACOVIC GIGANTE, in relazione a provvedimento di cumulo in cui era compresa
condanna con contestazione ed applicazione della recidiva reiterata, in applicazione dell’art.
656/9 lett.c del codice di rito;

Considerato che con il ricorso del difensore si è sostenuto che il giudice dell’esecuzione non

dato ragione della mancata sospensione dell’ordine di esecuzione;

Considerato che il ricorrente del tutto genericamente ha sostenuto il difetto di motivazione
dell’ordinanza impugnata, nella cui motivazione, invece, risulta chiaramente che la pena di cui
al provvedimento di cumulo della Procura generale della Repubblica di Venezia non poteva
essere sospesa in quanto nella condanna di cui alla sentenza del Tribunale di Udine in data
9.3.2010 era stata applicata la recidiva di cui all’art. 99/4 c.p.;

Ritenuto che il ricorso, basato su motivi generici e infondati, debba essere dichiarato
inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

aveva esplicato l’iter argomentativo che aveva portato all’ordine di esecuzione e che non aveva

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