Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15281 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15281 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
RATTO LORENZO N. IL 22/12/1972
avverso l’ordinanza n. 3193/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 07/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 7.11.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha rigettato la domanda di detenzione domiciliare avanzata da RATTO
LORENZO, in espiazione pena per rapina aggravata, recidivo reiterato e con fine
pena al 10.11.2015;

Rilevato che nell’ordinanza si è affermato che il Ratto risultava socialmente
pericoloso, in considerazione della gravità del reato in espiazione (condanna ad
anni 8 e mesi 6 di reclusione) e dei numerosi e gravi precedenti penali; si è poi

salute, risultate discrete nell’ultima relazione dei sanitari del carcere, fossero
compatibili con lo stato di detenzione; si è concluso, quindi, che non
sussistevano le condizioni per concedere il beneficio richiesto;

Rilevato

che il Ratto ha presentato ricorso nei confronti del suddetto

provvedimento, sostenendo di essere in cattive condizioni di salute, peggiorate
per la lunga permanenza in carcere; di non essere pericoloso, avendo sempre
rispettato gli obblighi degli arresti domiciliari ed essendogli stata sempre
riconosciuta la liberazione anticipata;

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la mancata
concessione della richiesta misure alternativa in modo congruo, prendendo in
considerazione tutti gli elementi di fatto e applicando correttamente i principi di
diritto nella materia de qua, e che i motivi di ricorso contengono solo censure in
fatto che non possono essere apprezzate in sede di legittimità;

Considerato che il ricorso, poiché si basa sostanzialmente su censure in fatto,
deve essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato
il contenuto dei motivi e in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella
proposizione dell’impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle
Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua ed equa,
indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estenso

DEPOSI TATA

Il Presidente

ritenuto, esaminata la documentazione medica in atti, che le condizioni di

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