Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15280 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15280 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DELL’ANDRO FRANCESCO N. IL 07/11/1979
avverso l’ordinanza n. 5574/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
NAPOLI, del 26/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 26.11.2012 il Tribunale di sorveglianza di
Napoli ha rigettato il reclamo proposto dal detenuto DELL’ANDRO FRANCESCO
avverso il provvedimento del Magistrato di sorveglianza di Napoli con il quale
era stata respinta la richiesta di liberazione anticipata in relazione al periodo
27.6.2010 – 27.12.2011, essendo stato segnalato dalla DDA di Napoli il
23.5.2012 il perdurante inserimento dell’istante nel clan camorristico AmatoPagano e non risultando da parte del detenuto alcun ravvedimento o

Rilevato che il predetto detenuto ha proposto personalmente ricorso per
cassazione avverso la suddetta ordinanza, chiedendone l’annullamento e
deducendo che aveva tenuto sempre una buona condotta in carcere e che non
aveva subito condanne per partecipazione ad associazione mafiosa;

Atteso che i motivi di ricorso sono generici e del tutto indimostrati; inoltre non è
stato contestato il contenuto della motivazione dell’ordinanza, che è stata
emessa in applicazione di quanto disposto dall’ultimo comma dell’art.4-bis 0.P.;

Considerato che, essendo i motivi di ricorso basati su motivi diversi da quelli
consentiti dalla legge, l’impugnazione deve essere dichiarata inammissibile e
che alla relativa declaratoria conseguono di diritto la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e
in difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione della
impugnazione – al versamento a favore della Cassa delle Ammende della
somma, che la Corte determina, nella misura congrua ed equa, in fra indicata in
dispositivo.

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle
spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 alla Cassa
delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

collaborazione con la giustizia;

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