Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1528 del 20/11/2012


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1528 Anno 2013
Presidente: SIOTTO MARIA CRISTINA
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
1) TRAINITO ROSARIO N. IL 14/10/1948
avverso la sentenza n. 137/2009 TRIBUNALE di CALTAGIRONE, del
(15/0712_010j
kol Ziri
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZE!;

Data Udienza: 20/11/2012

RITENUTO IN FATTO

Con sentenza in data 19 ottobre 2010 il Tribunale di Caltagirone, in
composizione monocratica, ha assolto Trainito Rosario dal delitto di violenza
privata di cui al capo A), perché il fatto non sussiste, e dai reati di ingiuria e
minaccia in danno della sua ex compagna, Asta Maria, di cui ai capi B) e C),
per improcedibilità discendente dall’intervenuta remissione della querela da
contravvenzione di molestia e disturbo arrecato all’Asta, col mezzo del
telefono, di cui al capo D); fatto, quest’ultimo, commesso in Niscemi fino al
26 marzo 2007.
Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Trainito, tramite il difensore di fiducia, il quale deduce quattro motivi: 1)
vizio della motivazione per travisamento della testimonianza resa da Asta
Maria, la quale, pur confermando di aver ricevuto un elevato numero di
telefonate dal suo ex compagno, aveva dichiarato di aspettarsi tale
insistenza da parte del Trainito, il quale voleva un chiarimento sulle ragioni
della fine della loro relazione; 2) violazione di legge ed erronea applicazione
della norma incriminatrice di cui all’art. 660 cod. pen., non essendo emerse,
dall’istruzione svolta, telefonate ingiuriose o minacciose rivolte dal Trainito
all’Asta, e, quanto alle telefonate mute, non risultando che esse avessero
arrecato molestia o disturbo alla stessa Asta, la quale aveva dichiarato di
aspettarsi la richiesta di chiarimenti da parte dell’ex compagno, peraltro non
mosso da petulanza o altro biasimevole motivo nell’inseguire la donna per
discutere della fine del loro rapporto affettivo, con la conseguenza che sia
nella condotta dell’agente (assenza di riprovevolezza del movente), sia nella
reazione della persona offesa (rimasta esente da molestia o disturbo per la
prevedibile e accettata insistenza dell’ex compagno), non erano ravvisabili
gli elementi costitutivi della contestata contravvenzione; 3) ulteriore vizio
della motivazione per travisamento della testimonianza dell’Asta, la quale
non avrebbe mai dichiarato di aver ricevuto telefonate “mute” da parte del
Trainito, ma si sarebbe limitata a riferire di non rispondere affatto alle
telefonate ricevute, sia a quelle indirizzatele dall’ex compagno, segnalate
dalla comparsa del nome del Trainito sul display del telefono mobile, sia a
quelle di diversa provenienza, avendo provveduto a spegnere il proprio
telefono; 4) inosservanza dell’art. 192 cod. proc. pen., per avere il
Tribunale omesso di valutare l’attendibilità della persona offesa e per aver
ritenuto sufficiente l’astratta idoneità molestatrice delle telefonate ad
integrare la contravvenzione prevista dall’art. 660 cod. pen., pur a fronte

parte dell’Asta; ha, invece, condannato il Trainito per la pur contestata

della chiara dichiarazione della persona offesa di non aver subito alcun
turbamento dall’insistenza telefonica dell’imputato e di non rispondere alle
chiamate da chiunque provenissero, avendo spento il proprio telefono.

CONSIDERATO In DIRITTO

Il ricorso, ripetitivo in alcuni motivi, è manifestamente infondato.

persona offesa, che il Tribunale ha correttamente ritenuto rafforzata dalla
remissione della querela e dal chiaro intento di Asta Maria di attenuare il più
possibile la posizione dell’ex compagno, Trainito Rosario; non c’è stato
travisamento della prova, costituita dalla testimonianza della persona
offesa, giacché l’Asta, come correttamente rilevato dal Tribunale, pur
animata dal chiaro intento di ridimensionare la responsabilità del Trainito
dopo la remissione della querela, ha comunque confermato di aver ricevuto
numerose telefonate dall’imputato, reclamante un chiarimento sulla loro
infranta relazione, e di tenere addirittura spento il cellulare per arginare la
prevista invadenza dell’ex compagno, donde la logica deduzione che la
molestia o il disturbo furono concreti e non solo supposti, al punto di
spingere la donna ad atti estremi di difesa come quello di interrompere ogni
contatto telefonico. E non è superfluo rilevare che, secondo la
giurisprudenza di questa Corte, in presenza di una condotta oggettivamente
caratterizzata dalla “petulanza”, ossia da quel modo di agire pressante,
ripetitivo, insistente, indiscreto e impertinente, che per ciò stesso
interferisce sgradevolmente nella sfera della quiete e della libertà delle
persone, è sufficiente, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art.660
cod. pen., la coscienza e la volontà di tale condotta, a nulla rilevando i
motivi dai quali il soggetto sia stato spinto ad agire, non avendo essi,
proprio in quanto “motivi”, incidenza alcuna sulla finalità penalmente
rilevante dell’azione, in relazione alla quale si configura il dolo (Sez. 1, n.
7051 del 30/04/1998, 12/06/1998, Morgillo, Rv. 210724); e, invero, “il
reato di cui all’art. 660 cod. pen. consiste in qualsiasi condotta
oggettivamente idonea a molestare e disturbare terze persone, interferendo
nell’altrui vita privata e nell’altrui vita di relazione” (Sez. 1, n. 8198 del
19/01/2006, dep. 08/03/2006, Paolini, Rv. 233438).
Non sussistendo, quindi, palesemente né il vizio di motivazione, né la
violazione di norme penali (artt. 660 cod. pen. e 192 cod. proc. pen.), il
ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2

Nell’ordine, non risulta omessa la valutazione di attendibilità della

Alla dichiarazione di inammissibilità, che preclude la rilevanza della
prescrizione del reato compiutasi solo dopo la pronuncia della sentenza
impugnata (conforme: Sez. U, n. 32 del 22/11/2000, dep. 21/12/2000, De
Luca, Rv. 217266), consegue, ai sensi dell’art. 616 cod. proc. pen., la
condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in
mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella determinazione della
causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del 2000), anche la

sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il minimo ed il
massimo previsti, in euro mille.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 20 novembre 2012.

condanna al versamento a favore della cassa delle ammende di una

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