Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1528 del 12/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1528 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: IANNELLO EMILIO

SENTENZA

sul ricorso proposto da:
MONCINI ALDO N. IL 14/07/1950 parte offesa nel procedimento
c/
RONDONI GIANCARLO N. IL 21/04/1939
avverso la sentenza n. 1702/2012 GIP TRIBUNALE di AREZZO, del
02/10/2012
visti gli atti, la sentenza e il ricorso
udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/12/2013 la relazione fatta dal
Consigliere Dott. EMILIO IANNELLO
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. r tt’IFrcD AQA f.to
04< che ha concluso per Al iu; tUdprI&parte- • , l'Avv Udit°i hifensor Avv. e 0444.4 GRAvERIN cAA f Io i 44-Alao p1-044$4444 daftp. 04›.9td ,e ae;ti., .14 4.;,-0 via ; Data Udienza: 12/12/2013 Ritenuto in fatto e considerato in diritto Il Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Arezzo ha applicato la pena ai sensi dell'art. 444 cod. proc. pen. nei confronti di Rondoni Giancarlo, in ordine al reato di cui all'art. 589 cod. pen.. Ricorre per cassazione Moncini Aldo, fratello della vittima, deducendo violazione di legge per non essere stato citato nella veste di persona offesa per l'udienza nella quale ha avuto luogo il patteggiamento. Tale omissione, si persona offesa. Il ricorso è infondato. L'articolo 447 cod. proc. pen. prevede la citazione delle parti per l'udienza concernente la decisione in ordine alla richiesta di patteggiamento. In conseguenza, non è necessaria la citazione della persona offesa non costituitasi parte civile, atteso che la stessa non riveste la qualifica di parte. D'altronde, a seguito della sentenza costituzionale n. 443 del 1990, nel caso di ammissione dell'imputato al rito di cui all'articolo 444 cod. proc. pen., la parte civile ha diritto esclusivamente alla pronunzia relativa alle spese sostenute. Inoltre, come condivisibilmente già ritenuto da questa Corte (Sez. 5, n. 19925 del 22/04/2005, Correnti, rv. 232059) la costituzione di parte civile è prevista esclusivamente per esercitare l'azione civile e non vi è ragione di ammetterla all'udienza di cui all'art. 447 cod. proc. pen., destinata esclusivamente ad una conclusione processuale incompatibile con l'esercizio dell'azione civile. In conseguenza, nel caso di definizione del giudizio ai sensi dell'articolo 444 cod. proc. pen., le istanze risarcitorie vanno esercitate esclusivamente nella competente sede civile. Il precedente contrario segnalato dal ricorrente, che esprimeva un orientamento in consapevole contrasto con quello testé ricordato, deve ritenersi ormai superato e abbandonato a seguito dell'intervento delle Sezioni Unite che, con sentenza n. 47803 del 27/11/2008, D'Avino, Rv. 241356, ha avallato il primo e maggioritario filone interpretativo, stabilendo il principio secondo cui, nell'udienza fissata a seguito della richiesta di applicazione della pena presentata nel corso delle indagini preliminari, non è consentita la costituzione di parte civile (di tal che sarebbe anche illegittima l'eventuale condanna dell'imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione sia stata ammessa dal giudice nonostante tale divieto). Il ricorso va quindi rigettato con la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del procedimento. afferma, rende nulla la pronunzia, essendo stato violato il diritto di difesa della P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Così deciso il 12/12/2013.

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