Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1528 del 04/12/2015


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 1528 Anno 2016
Presidente: SAVANI PIERO
Relatore: LIGNOLA FERDINANDO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
ZANONI DANIELE N. IL 01/12/1967
avverso la sentenza n. 3111/2014 TRIBUNALE di BERGAMO, del
06/08/2014
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. FERDINANDO
LIGNOLA;

Data Udienza: 04/12/2015

RILEVATO IN FATTO
– che con l’impugnata sentenza, pronunciata ai sensi dell’art. 444 cod. proc. pen.,
fu applicata a ZANONI DANIELE per il reato contestato di furto aggravato di generi
alimentari per il valore di C 270,24 la pena concordata con la pubblica accusa nella
misura di 6 mesi di reclusione e €400 di multa;
– che avverso detta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore
dell’imputato, avv. Massimiliano Vivenzio, con il quale si deduce violazione di legge
in relazione alla qualificazione del fatto, per l’affermazione dell’aggravante della

che non poteva essere integrata dall’uscita con il carrello dal lato dell’ingresso
dell’utenza;
CONSIDERATO IN DIRITTO
– che il ricorso è manifestamente infondato, in quanto si dà espressamente atto,
nell’impugnata sentenza, della ritenuta sussistenza delle condizioni tutte, positive e
negative, previste dall’art. 444 cod. proc. pen. per l’applicazione della pena su
richiesta, ivi compresa quella costituita dall’assenza dei presupposti per la
pronuncia di sentenza assolutoria ai sensi dell’art. 129 c.p.p.; il che basta ad
escludere ogni violazione di legge ed a soddisfare le esigenze di motivazione proprie
delle pronunce del genere di quella impugnata, qualora facciano difetto (come si
verifica nel caso di specie) specifici elementi, ricavabili dal testo del medesimo
provvedimento o indicati nell’atto di gravame (che si limita a censurare la già
concordata aggravante), dai quali possa invece desumersi che taluna delle suddette
condizioni fosse mancante (si vedano in proposito, fra le altre: Sez. 4, n. 7768 del
11/05/1992, Longo, RV 191238; Sez. 3, n. 1693 del 19/04/2000, Petruzzelli, RV
216583; Sez. 2, n. 27930 del 21/05/2003, Lasco, Rv. 225208; Sez. 4, n. 34494 del
13/07/2006, Koumya, Rv. 234824; Sez. 1, n. 4688 del 10/01/2007, Brendolin, Rv.
236622; Sez. 2, n. 6455 del 17/11/2011 – dep. 17/02/2012, Alba, Rv. 252085);
– che la ritenuta inammissibilità del ricorso comporta le conseguenze di cui all’art.
616 cod. proc. pen., ivi compresa, in assenza di elementi che valgano ad escludere
ogni profilo di colpa, anche l’applicazione della prescritta sanzione pecuniaria, il cui
importo stimasi equo fissare in euro millecinquecento;
P. Q. M.
dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese
processuali e al versamento della somma di rnillecinquecento euro alla cassa delle
ammende.
Così deciso in Roma, il 4 dicembre 2015
Il consigliere estensore

Il presid

destrezza, in mancanza di un’azione utile a sviare la difesa della persona offesa,

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