Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15279 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15279 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
AZZARELLI VINCENZO N. IL 16/11/1966
avverso la sentenza n. 898/2011 GIUDICE UDIENZA PRELIMINARE
di GELA, del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con sentenza ex 444 c.p.p. in data 9.1.2013 il GIP del Tribunale di Gela ha
applicato ad AZZARELLI VINVENZO la pena di anni 2 mesi 4 e giorni 14 di reclusione ed euro
3.556,00 di multa per violazioni legge armi ed altro;

Rilevato che nei motivi di ricorso l’imputato aveva chiesto l’annullamento della sentenza per
vizio di motivazione;

ricorso per cassazione;

Considerato che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità della stessa ex art. 591
lett.d del codice di rito:

Atteso che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equa come
determinata nel dispositivo;

P.Q. M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

Rilevato altresì che il ricorrente ha rinunciato personalmente in data 17.12.2013 al suddetto

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