Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15278 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15278 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
LA FERRARA ANTONIO N. IL 06/06/1960
avverso l’ordinanza n. 167/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di
CALTANISSETTA, del 08/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 8.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Caltanissetta ha
revocato il regime della detenzione domiciliare cui era stato ammesso LA FERRARA ANTONIO
con ordinanza in data 27.5.2011;

Rilevato che con impugnazione in data 28.3.2013 il detenuto La Ferrara ha chiesto
l’annullamento della camera di consiglio a seguito della quale gli era stato revocato il beneficio

Considerato che il ricorrente sostiene di non aver potuto presenziare all’udienza per gravi
motivi di salute, ma al ricorso non è stato allegato alcun documento attestante l’asserito
impedimento;

Considerato che il ricorso, poiché è del tutto generico, deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

della detenzione domiciliare;

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