Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15277 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15277 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MAIORANO GIOVANNI N. IL 09/01/1955
avverso l’ordinanza n. 5242/2012 TRIB. SORVEGLIANZA di
TORINO, del 20/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 20.2.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
rigettato la domanda di semilibertà proposta da MAIORANO GIOVANNI;

Rilevato che nell’ordinanza si è messo in evidenza che il Maiorano era stato condannato
all’ergastolo per omicidio commesso nel 1990; che dal 1995 al 2004, avendo collaborato con la
giustizia, era stato ammesso ad usufruire di permessi premio; che nel 2004, avendo
commesso delitti di estorsione nel corso di un permesso premio, detto beneficio non gli veniva

con ordinanza in data 25.10.2011; che con l’attuale domanda il Maiorano aveva chiesto di
poter svolgere il lavoro di giardiniere presso la ditta di cui è titolare la sorella;

Rilevato che il Tribunale di sorveglianza ha respinto la domanda di semilibertà, in quanto ha
ritenuto che fosse necessario un ulteriore periodo di osservazione, tenuto conto del
comportamento del Maiorano in occasione di permessi, della particolare gravità dei reati
commessi, dei dubbi sulla idoneità del lavoro offertogli dalla sorella per un effettivo
reinserimento sociale;

Rilevato altresì che il ricorrente ha rinunciato personalmente in data 1.2.2014 al suddetto
ricorso per cassazione;

Considerato che la rinuncia all’impugnazione è causa di inammissibilità della stessa ex art. 591
lett.d del codice di rito:

Atteso che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile e che alla relativa
declaratoria conseguono per legge la condanna al pagamento delle spese processuali e al
versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende che si ritiene equa come
determinata nel dispositivo;

P. Q . M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e al versamento della somma di euro 500,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

più concesso fino al luglio 2011; che una precedente domanda di semilibertà era stata rigettata

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