Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15276 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15276 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
P0 VOLERI ROMEO N. IL 28/07/1963 parte offesa nel procedimento
c/
IGNOTI
avverso il decreto n. 383/2012 GIP TRIBUNALE di BUSTO ARSIZIO,
del 14/11/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che il GIP del Tribunale di Busto Arsizio, con ordinanza in data 14.11.2012, ha
disposto ai sensi dell’art. 409 c.p.p. l’archiviazione del procedimento contro ignoti in ordine al
reato di cui all’art.659 c.p.p. in danno di Povoleri Romeo;

Rilevato che il giudice ha disposto l’archiviazione del procedimento sia perché non risultava
necessario alcun approfondimento investigativo, sia perché non risultavano sussistenti gli

Considerato che con il ricorso si è sostenuto che il GIP non aveva valutato i profili di pertinenza
e specificità degli atti d’indagine richiesti; né aveva considerato che i fatti denunciati potevano
integrare il reato di cui all’art. 590 c.p.; neppure aveva tenuto conto della petizione di n.384
cittadini che si erano lamentati di quanto il Povoleri aveva denunciato;

Considerato che l’ordinanza di archiviazione è ricorribile per cassazione, per il disposto
dell’art.409/6 c.p.p., solo nei casi di nullità previsti dall’art.127/5 c.p.p., casi che non hanno
formato oggetto dei motivi di ricorso;

Ritenuto che il ricorso, proposto per motivi non ammessi dalla legge, debba essere dichiarato
inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

estremi del reato contestato;

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