Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15275 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15275 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GNAS ZBIGNIEW N. IL 22/04/1966
avverso l’ ordinanza n. 4/2012 TRIBUNALE di ROMA, del 07/05/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che il Tribunale di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
depositata in data 17.7.2012 ha respinto l’istanza con la quale GNAS ZBIGNIEW aveva chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra reati contro il patrimonio giudicati dal
Tribunale di Latina con sentenza 14.2.2002 (pena anni 1 e mesi 10 reclusione e multa) e dal
Tribunale di Velletri con sentenza 11.6.2003 (pena anni 1 e mesi 2 di reclusione e multa),
sentenze passate in giudicato; inoltre aveva chiesto di essere rimesso in termini per poter

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,
ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i fatti-reato giudicati con le
suddette sentenze,nonostante lo stato di alcoldipendenza dell’istante, in considerazione del
lasso di tempo trascorso tra i reati, della non omogeneità delle condotte e del diverso contesto
spaziale; ritenendo, inoltre, che lo stato di alcoldipendenza non era di per sé sufficiente per
riconoscere la continuazione, non essendo presenti ulteriori indici sintomatici dell’unicità del
disegno criminoso; ha anche respinto l’istanza di restituzione in termini per impugnare la
suddetta sentenza del Tribunale di Roma poiché risultava che l’istante era venuto a conoscenza
sia del procedimento nei suoi confronti sia dell’emissione della sentenza, e lo stato di
detenzione non era di ostacolo alla proposizione dell’impugnazione anche tramite un difensore;

Considerato che con il ricorso per cassazione presentato dall’istante si è sostenuto che la
motivazione dell’ordinanza fosse palesemente illogica, nella parte in cui aveva negato la
continuazione, in particolare perché non aveva considerato la nuova forma di continuazione
introdotta per i tossicodipendenti; si è sostenuto inoltre che il giudice dell’esecuzione aveva
omesso di considerare tutti gli elementi indicati nell’istanza di restituzione in termini che
avevano impedito al ricorrente di esercitare i propri diritti di difesa ed impugnare la sentenza
del Tribunale di Roma in data 15.10.2008;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi sostanzialmente in fatto, deve essere
dichiarato inammissibile, poiché nessun vizio logico giuridico è dato rinvenire nell’apparato
motivazionale dell’ordinanza impugnata, sia con riguardo al mancato riconoscimento della
continuazione, sia con riguardo al rigetto della richiesta di restituzione in termini per
impugnare l’indicata sentenza del Tribunale di Roma;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

1

impugnare la sentenza del Tribunale di Roma in data 15.10.2008;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.

Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014

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