Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15274 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15274 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
BONANNO FILIPPO N. IL 30/01/1981
avverso l’ordinanza n. 213/2012 TRIBUNALE di MESSINA, del
14/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che il Tribunale di Messina, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in data
14.3.2013 ha rigettato l’istanza con la quale BONANNO FILIPPO aveva chiesto l’applicazione
della disciplina del reato continuato tra delitti di furto giudicati con la sentenza ex art. 444
c.p.p. del Tribunale di Messina del 20.2.2012 (irrevocabile il 26.6.2012) e con la sentenza ex
art.444 c.p.p. del Tribunale di Messina del 29.7.2011 (irrevocabile il 20.1.2012);
Visto il ricorso dell’imputato;
applicazione pena, doveva essere seguita la procedura prevista dall’art. 188 disp. attuazione
c.p.p., non rispettata nella specie poiché non vi è stato un accordo sulla pena tra le parti né vi
è stata una richiesta di pena da parte del condannato, sulla quale il Pubblico Ministero abbia
manifestato il proprio dissenso;
Ritenuto che il giudice dell’esecuzione, non essendo stata rispettata la suddetta procedura,
avrebbe dovuto dichiarare inammissibile l’istanza, senza entrare nel merito;
Atteso che l’inammissibilità dell’istanza deve essere rilevata da questa Corte, non essendo
soggetta ad alcuna sanatoria e che conseguentemente è inammissibile anche il ricorso
dell’imputato;
Considerato che alla dichiarazione di inammissibilità segue la condanna del ricorrente al
pagamento delle spese processuali, ma lo stesso non deve essere condannato anche al
versamento di una somma alla Cassa delle ammende poiché anche il giudice dell’esecuzione ha
concorso nell’errore procedurale;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Considerato che, trattandosi di sentenze emesse a seguito di richiesta delle parti di