Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15273 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15273 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
TORNATORE MICHELE N. IL 12/06/1953
avverso l’ordinanza n. 58/2012 TRIB.SEZ.DIST. di MACOMER, del
26/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
Premesso che il Tribunale di Oristano, in funzione di giudice dell’esecuzione, con ordinanza in
data 26.3.2013 ha dichiarato la propria incompetenza a provvedere sull’istanza avanzata
nell’interesse di TORNATORE MICHELE, disponendo la trasmissione degli atti alla Corte
d’appello di Torino;
letto il ricorso per cassazione presentato dal difensore con il quale si è chiesto l’annullamento
della suddetta ordinanza, in quanto la competenza si sarebbe ormai radicata alla data della
Considerato che il provvedimento con il quale il giudice dell’esecuzione ha dichiarato la propria
incompetenza non è impugnabile, vigendo nella materia de qua il principio della tassatività
delle impugnazioni e non essendo il provvedimento sulla competenza indicato come soggetto
ad un mezzo di impugnazione;
Considerato che, pertanto, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro mille alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
presentazione dell’istanza;