Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15272 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15272 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MUSCATELLO DOMENICO N. IL 05/08/1968
avverso l’ordinanza n. 945/2013 TRIB. SORVEGLIANZA di TORINO,
del 13/03/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che con ordinanza in data 13.3.2013 il Tribunale di sorveglianza di Torino ha
rigettato l’ istanze di detenzione domiciliare avanzata da MUSCATELLO DOMENICO;

Rilevato che il difensore ha presentato ricorso nei confronti del suddetto provvedimento,
sostenendo che gli elementi emergenti dagli atti avrebbero consentito di concedere al
Muscatello la misura alternativa richiesta, tenuto conto delle relazioni di sintesi della Casa di
reclusione di Saluzzo; della risalenza dei fatti per i quali era stato condannato; del fatto che il

l’inizio di un processo di revisione critica delle precedenti scelte di vita;

Considerato che il Tribunale di Sorveglianza ha motivato la mancata concessione della richiesta
misure alternativa in modo congruo, avendo fatto riferimento alla gravità dei reati in
espiazione; alle negative informazioni di Polizia; alla frequentazione di ambienti di criminalità
organizzata; ai contenuti delle relazioni di sintesi;

Considerato che il ricorso si basa sostanzialmente su censure di fatto, non apprezzabili in sede
di legittimità, e che pertanto lo stesso deve essere dichiarato inammissibile;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q. M .
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

beneficio richiesto non richiede acquisita la prova della completa emenda, essendo sufficiente

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