Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15271 del 07/02/2014
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15271 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
LONGO EGIDIO N. IL 23/04/1960
avverso l’ordinanza n. 199/2012 GIP TRIBUNALE di VERONA, del
24/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;
Data Udienza: 07/02/2014
2
–
Premesso che il GIP del Tribunale di Verona, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
in data 24.1.2013 ha, tra l’altro, revocato l’indulto ex legge 241/2006 applicato in favore di
EGIDIO LONGO sulla pena inflitta con sentenza del GIP del Tribunale di Roma in data
22.3.2006 (irrevocabile dal 23.10.2007);
Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha revocato il condono in quanto il predetto era stato
per il delitto di usura commesso dal 2005 al 26.3.2009;
Considerato che con il ricorso si è sostenuto che il suddetto delitto doveva ritenersi commesso
nel marzo 2005, e quindi lo stesso non poteva essere considerato causa di revoca del condono
applicato sulla pena di cui alla sentenza in data 22.3.2006;
Considerato che il ricorrente del tutto genericamente ha sostenuto che il reato di usura
sarebbe stato consumato nel marzo 2005, senza considerare la costante giurisprudenza di
questa Corte secondo la quale il reato di usura rientra nel novero dei reati a condotta
frazionata o a consumazione prolungata perchè i pagamenti effettuati dalla persona offesa in
esecuzione del patto usurario compongono il fatto lesivo penalmente rilevante, di cui segnano
il momento consumativo sostanziale, e non sono qualificabili come “post factum” non punibile
dell’illecita pattuizione;
Ritenuto che il ricorso, basato su motivi generici e infondati, debba essere dichiarato
inammissibile;
Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore
Il Presidente
condannato alla pena complessiva di anni 4, mesi 8 di reclusione ed euro 10.000,00 di multa