Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 1527 del 11/12/2013


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Penale Sent. Sez. 4 Num. 1527 Anno 2014
Presidente: BRUSCO CARLO GIUSEPPE
Relatore: CIAMPI FRANCESCO MARIA

SENTENZA
Sul ricorso proposto da :
PROCURATORE GENERALE DELLA REPUBBLICA PRESSO LA CORTE D’APPELLO DI BRESCIA
Nei confronti di :
FERRO’ PASQUALE N. IL 24 maggio 1981
avverso la sentenza del GUP presso il TRIBUNALE DI CREMONA in data 18 aprile 2013
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. FRANCESCO MARIA CIAMPI;
udite le conclusioni del PG in persona del dott. Vincenzo Geraci che ha chiesto l’annullamento
senza rinvio limitatamente alla interdizione dai pubblici uffici; interdizione efkrliminake.

1.

RITENUTO IN FATTO
Con sentenza in data 18 aprile 2013 emessa a seguito di giudizio abbreviato il GUP
presso il Tribunale di Cremona dichiarava Ferrò Pasquale colpevole del reato di cui
all’art. 624 bis c.p. di cui al capo a) dell’imputazione così qualificato il fatto di cui alla
richiesta di rinvio a giudizio (rapina impropria) e riconosciuta la continuazione con il
reato di cui al capo b) – lesioni-, applicata la recidiva e la diminuente per il rito, lo
condannava alla pena di anni due mesi undici e giorni dieci di reclusione ed C 334,00 di
multa. Dichiarava inoltre il Ferrò interdetto per cinque anni dai pubblici uffici.
Il procedimento traeva origine dalla notizia di reato della Squadra Mobile presso la
Questura di Cremona intervenuta dopo la segnalazione di uno scippo ad una anziana
signora rovinosamente caduta al suolo nel corso dell’episodio. Giunto sul posto
l’equipaggio della Squadra Mobile apprendeva che l’autore dello scippo era stato
bloccato da alcuni passanti che avevano anche recuperato la borsetta sottratta alla
vittima

Data Udienza: 11/12/2013

CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
IV Sezione Pena/e

2. Avverso tale decisione ricorre il Procuratore Generale presso la Corte d’appello di
Brescia lamentando con un unico motivo l’erronea irrogazione della pena accessoria
dell’interdizione temporanea dai pubblici uffici in quanto la pena detentiva determinata
per il più grave dei reati contestati (furto con strappo), al netto della riduzione per il
rito, era inferiore al limite di tre anni previsto dall’art. 32 c.p.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è fondato.
Ed invero, secondo il disposto dell’art. 29 c.p., la condanna all’ergastolo e la condanna
alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni importano l’interdizione
perpetua dai pubblici uffici, mentre la condanna alla reclusione per un tempo non
inferire a tre anni importa l’interdizione dai pubblici uffici per la
durata di anni cinque; e, ancora, che, secondo il disposto dell’art. 32 c.p., comma 3, il
condannato alla reclusione per un tempo non inferiore a cinque anni è, durante la pena,
in stato di interdizione legale.
Deve allora prendersi atto che il Ferrò, come osservato dal Procuratore Generale
ricorrente, è stato condannato, per il reato ritenuto più grave, ad una pena inferiore a
quella che consentiva l’irrogazione della pena accessoria di cui si discute e che, secondo
quanto affermato da questa Corte, “in caso di condanna per reato continuato, la pena
principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente
pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per
effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non
già quella complessivamente individuata tenendo conto dell’aumento per la
continuazione – Sez. 6, n. 17616 del 27/3/2008, Pizza e altri, Rv. 240067 -.
L’ordinanza deve pertanto essere annullata, ma questa Corte può provvedere
direttamente a rettificare gli errori rilevati, come è stato già affermato statuendo che
“qualora nella sentenza di merito sia stata erroneamente disposta l’applicazione delle
pene accessorie dell’interdizione dai pubblici uffici e dell’interdizione legale in
relazione a condanna a pena detentiva che non la consente (nella specie a due anni e
mesi sei di reclusione), la Corte di cassazione provvede direttamente alla loro
eliminazione, senza pronunciare annullamento” – Sez. 1, n. 823 del 31/10/1995, P.G. in
proc. Totti e altro, Rv. 203488.
P.Q.M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla interdizione dai pubblici
uffici; interdizione che limina_
,e< 12,1 Zo (3 IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE (dott. Francesco(J1aria Ciampi) (dott. Carlo Giuseppe Brusco)

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