Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15269 del 07/02/2014


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15269 Anno 2014
Presidente: ZAMPETTI UMBERTO
Relatore: CAIAZZO LUIGI PIETRO

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
MOLON MATTEO N. IL 08/11/1983
avverso l’ordinanza n. 383/2012 CORTE APPELLO di ROMA, del
12/12/2012
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO
CAIAZZO;

Data Udienza: 07/02/2014

Premesso che la Corte d’appello di Roma, in veste di giudice dell’esecuzione, con ordinanza
depositata in data 23.1.2013 ha respinto l’istanza con la quale MOLON MATTEO ha chiesto
l’applicazione della disciplina del reato continuato tra due rapine aggravate commesse una il
4.12.2009 e l’altra 1’11.6.2010, reati separatamente giudicati con sentenze passate in
giudicato;

Rilevato che il giudice dell’esecuzione ha respinto l’istanza presentata ex art. 671 c.p.p.,

nonostante lo stato di tossicodipendenza del Molon, in considerazione del fatto che, dopo la
prima rapina, il predetto era stato arrestato e, avendo lo stesso manifestato la volontà di
disintossicarsi (incompatibile con il concepimento di un’iniziale disegno criminoso che
comprendesse le due rapine), era stato posto agli arresti domiciliari in una comunità di
recupero, dalla quale era evaso per commettere la seconda rapina;

Considerato che con il ricorso si è sostenuto che, stante lo stato di tossicodipendenza
dell’istante, la continuazione doveva essere riconosciuta in considerazione della tipologia dei
reati commessi e del breve intervallo di tempo tra gli stessi;

Considerato che il ricorso, essendo basato su motivi in fatto, deve essere dichiarato
inammissibile, poiché nessun vizio logico giuridico è dato rinvenire nell’apparato motivazionale
del giudice dell’esecuzione;

Atteso che alla dichiarazione di inammissibilità del ricorso segue di diritto la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché – valutato il contenuto dei motivi e in
difetto della ipotesi di esclusione di colpa nella proposizione dell’impugnazione – al versamento
a favore della Cassa delle Ammende della somma che la Corte determina, nella misura congrua
ed equa, indicata nel dispositivo;

P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali
e della somma di euro 1.000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma in data 7 febbraio 2014
Il Consigliere estensore

Il Presidente

ritenendo che non fosse ravvisabile un unico disegno criminoso tra i suddetti fatti-reato,

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