Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15266 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15266 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
GIANNUSA ANTONIO N. IL 22/11/1967
avverso la sentenza n. 3761/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 06/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 6 febbraio 2013 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza emessa dal Tribunale di Palermo,
sezione distaccata di Carini, il 15 febbraio 2012, con la quale Giannusa
Antonio era stato condannato alla pena di anni uno e mesi tre di reclusione
per il reato previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423 del 1956 (oggi art.
75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), commesso in Terrasini il 2 agosto

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il
Giannusa tramite il difensore di fiducia, il quale deduce violazione della
legge penale processuale, in riferimento alle regole di acquisizione e
valutazione della prova, con riguardo al giudizio sulla responsabilità, poiché
il giudice di merito non aveva acquisito il verbale di sottoposizione del
Giannusa alla misura di prevenzione personale, dal quale emergeva il
doppio accesso all’unica abitazione del prevenuto, da due strade diverse e
tra loro parallele; i verbalizzanti avevano effettuato il controllo azionando
l’unico campanello ubicato sulla via Leonardo da Vinci n. 135, non sentito
dal Giannusa che era nella parte della casa prospiciente la diversa via
Libertà n. 136, omettendo di estendere il controllo sull’altro lato della casa;
di tale circostanza -decisiva, secondo il ricorrente, per escludere la
sussistenza del reato- i giudici di merito, incorrendo nella violazione di
legge denunciata, non avrebbero tenuto conto, rifiutando di acquisire, ai
sensi dell’art. 507 cod. proc. pen., il verbale in data 12 agosto 2006 di
sottoposizione del Giannusa alla misura di prevenzione nel quale era
specificato il duplice accesso alla sua abitazione.

3. Il difensore ha depositato memoria il 29 novembre 2013 in cui
contesta la proposta di inammissibilità, insistendo per l’assegnazione del
ricorso alla sezione ordinaria, attesa la non manifesta infondatezza del
motivo proposto.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
I giudici di merito, con motivazione adeguata e coerente, non hanno
ritenuto decisiva, al fine di escludere la penale responsabilità dell’imputato,
la circostanza del duplice accesso alla sua abitazione, in Terrasini, poiché il

2009, ore 23,20.

campanello si trovava solo sul lato, in via Leonardo da Vinci, interessato dal
controllo e ad esso i verbalizzanti, esaminati in dibattimento, bussarono
ripetutamente, verificandone il funzionamento, senza ricevere alcuna
risposta; né risulta che un altro campanello fosse stato allestito
dall’imputato anche sull’ingresso ubicato sulla via Libertà.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle

determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella

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