Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15264 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15264 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI PIETRA NICOLA N. IL 27/07/1978
avverso la sentenza n. 4295/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 13/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 13 febbraio 2013 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza emessa il 17 settembre 2012 dal
Tribunale di Trapani, in composizione monocratica, di condanna di Di Pietra
Nicola alla pena di mesi otto di reclusione, con le attenuanti generiche
equivalenti alla contestata recidiva e con la diminuente per il rito, con
riguardo al reato previsto dall’art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011,

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di
Pietra personalmente, il quale deduce la manifesta illogicità della
motivazione e la violazione di legge, per l’omesso riconoscimento dello stato
di indigenza culturale del Di Pietra, il quale non si sarebbe reso conto di
violare i confini del Comune di Erice, dove era obbligato a soggiornare,
anche per l’estrema difficoltà di discernere i detti confini rispetto a quelli dei
limitrofi Comuni di Trapani e Paceco, donde l’insussistenza dell’elemento
psicologico del contestato delitto ingiustamente ritenuto integrato nel caso
di specie.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato.
La Corte di merito si è fatta carico delle doglianze difensive, riproposte
in questa sede, e con motivazione adeguata e coerente, esente da violazioni
di norme di diritto e da deviazioni dai canoni della logica, ha osservato che
il Di Pietra fu sorpreso in zona sud del Comune di Trapani, molto distante
rispetto al limitrofo Comune di Erice, dove aveva fissato la sua residenza, e
che lo stesso Di Pietra aveva ammesso di sapere che, trovandosi in via
Libica, aveva violato l’obbligo di non allontanarsi dal Comune di Erice,
donde la ritenuta piena sussistenza dell’elemento psicologico del reato,
integrato dal dolo generico.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle

Y/)

i
cill-d

commesso in Trapani, il 10 settembre 2012.

ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di € 1.000,00 in favore della cassa

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

delle ammende.

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