Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15263 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15263 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

Data Udienza: 13/12/2013

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
DI MAIO GIOVANNI N. IL 23/02/1966
avverso la sentenza n. 2645/2012 CORTE APPELLO di PALERMO,
del 09/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

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et-

RITENUTO IN FATTO

1. Con sentenza pronunciata il 9 gennaio 2013 la Corte di appello di
Palermo ha confermato la sentenza emessa il 16 dicembre 2011 dal
Tribunale di Marsala, sezione distaccata di Castelvetrano, di condanna di Di
Maio Giovanni, con le circostanze attenuanti generiche, alla pena di mesi
otto di reclusione per il reato previsto dall’art. 9, comma 2, legge n. 1423
del 1956 (ora art. 75, comma 2, d.lgs. n. 159 del 2011), commesso in

2. Avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione il Di
Maio personalmente, il quale deduce l’erronea applicazione della legge
penale per insussistenza dell’elemento psicologico del dolo postulato dalla
violazione di omessa presentazione all’autorità di pubblica sicurezza per
apporre la firma di presenza in data 2 giugno 2008.

CONSIDERATO in DIRITTO

1. Il ricorso è inammissibile perché manifestamente infondato, laddove
deduce, con unico motivo, la mancanza dell’elemento psicologico del delitto
contestato, posto che la sentenza impugnata, con ineccepibile motivazione,
rileva che l’appellante, il quale aveva allegato un mero ritardo nella
presentazione presso l’ufficio di polizia con resa giustificazione di esso, in
realtà non si era affatto presentato all’autorità di pubblica sicurezza, come
da acquisita testimonianza dell’ufficiale addetto al servizio, sussistendo
dunque la consapevole volontà del Di Maio di violare la prescrizione della
misura di prevenzione e restando, perciò, integrato il dolo generico
postulato dalla norma incriminatrice.

2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

Castelvetrano, il 2 giugno 2008.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di C 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

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