Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15262 del 13/12/2013
Penale Ord. Sez. 7 Num. 15262 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA
ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
RESTUCCIA FRANCESCO N. IL 28/11/1970
Nolee PER. LE INORC-init PkelirlINAR,1
avverso l’ordinanza n. 212/2012jTRIBUNALE di PADOVA, del
25/02/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;
Data Udienza: 13/12/2013
RITENUTO IN FATTO
1. Con ordinanza deliberata il 25 febbraio 2013 il Giudice per le indagini
preliminari del Tribunale di Padova, giudice dell’esecuzione, ha respinto la
domanda di Restuccia Francesco di applicazione della disciplina della
continuazione ai sensi dell’art. 671 cod. proc. pen.
2. Avverso la predetta ordinanza il Restuccia, con dichiarazione in data 9
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, a norma dell’art. 591,
comma 1, lett. c), cod. proc. pen., in relazione all’art. 581, comma 1, lett.
c), dello stesso codice, per mancata presentazione dei motivi.
2. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte cost., sent. n. 186 del
2000), anche al versamento a favore della cassa delle ammende di una
sanzione pecuniaria che pare congruo determinare in euro cinquecento.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 500,00 in favore della cassa
delle ammende.
Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.
marzo 2013, ha proposto ricorso per cassazione senza presentare i motivi.