Sentenza Sentenza Cassazione Penale n. 15261 del 13/12/2013


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Penale Ord. Sez. 7 Num. 15261 Anno 2014
Presidente: BONITO FRANCESCO MARIA SILVIO
Relatore: MAZZEI ANTONELLA PATRIZIA

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:
z)
(I)
GAETANO PICCOLO N. IL 26/01/1959
avverso l’ordinanza n. 65/2013 GIUD. SORVEGLIANZA di
NOVARA, del 28/01/2013
dato avviso alle parti;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. ANTONELLA
PATRIZIA MAZZEI;

Data Udienza: 13/12/2013

RITENUTO IN FATTO e IN DIRITTO

1. Piccolo Gaetano, detenuto sottoposto al regime differenziato di cui
all’art. 41-bis Ord. Pen., ricorre per cassazione avverso il provvedimento del
Magistrato di sorveglianza di Novara, in data 28 gennaio 2013, che
raccomandava alla Direzione della locale casa circondariale un più
tempestivo smaltimento dei pacchi contenenti prodotti deperibili, risultando
il Piccolo destinatario di un pacco che gli era stato consegnato con ritardo

2.

Il ricorso è, all’evidenza, proposto contro un atto interno ai rapporti

tra il Magistrato di sorveglianza e l’Amministrazione penitenziaria non
incidente su diritti soggettivi del detenuto, come tale non ricorribile per
cassazione.

i. Alla dichiarazione di inammissibilità consegue, ai sensi dell’art. 616,
comma 1, cod. proc. pen., la condanna del ricorrente al pagamento delle
spese processuali e, in mancanza di elementi atti ad escludere la colpa nella
determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost., sent. n. 186 del
2000), anche la condanna al versamento a favore della cassa delle
ammende di una sanzione pecuniaria che pare congruo determinare, tra il
minimo ed il massimo previsti, in euro mille.

P. Q. M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento
delle spese processuali e della somma di euro 1.000,00 in favore della cassa
delle ammende.

Così deciso in Roma, in camera di consiglio, il 13 dicembre 2013.

perché privo dell’indicazione del mittente.

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